mercoledì 23 novembre 2011

una considerazione sulla posta elettronica certificata delle società

I registri imprese stanno mano a mano inserendo gli indirizzi di posta elettronica certificata nelle visure delle società. Dato che tali recapiti saranno conoscibili da chiunque effettuerà un'interrogazione al registro imprese, molto probabilmente le caselle di posta  elettronica certificata saranno destinatarie anche di messaggi di SPAM. ATTENZIONE QUINDI A NON CONFONDERE EVENTUALI NOTIFICHE DI ACCERTAMENTO, RECAPITATE VIA PEC, O ALTRE AMENITA' CON I MESSAGGI DI SPAM.

venerdì 28 ottobre 2011

Applicazione dell’Iva sui premi di fine anno concessi ai clienti.


Dato che ci avviciniamo alla fine dell'anno, parliamo dei premi a decurtazione dei crediti verso i clienti e dell’applicazione o meno dell’Iva nella nota di variazione, o di accredito.
Va capita la differenza tra sconto e premio.
Mentre lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni, il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine periodo al cliente, al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.
Per quanto detto sopra la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con la sentenza 5006 del 5 marzo 2007 esclude che sui premi vada considerata l’Iva. Ha condannato un’azienda, che aveva emesso le note di credito con Iva per i premi, a restituire l’Iva e a pagare le sanzioni. 
E’ sbagliato emettere le note di credito con Iva in presenza di premi, cioè in presenza di benefici concessi ai clienti per incentivare gli acquisti futuri.
Nella nota di accredito, senza l’indicazione dell’Iva, va riportata la seguente dicitura:
“Escluso da Iva ai sensi  dell’art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 26/10/72 n. 633”. 
Nella nota di accredito inoltre va applicata la marca da bollo di € 1,81 2,00 quando il premio supera Euro 77,47, e scritta la seguente dicitura: “Bollo su originale Euro 1,81 2,00”.
Passando alle imposte dirette, cioè al risultato d’esercizio, è doveroso che vi sia uno scambio di corrispondenza con il cliente che spieghi bene le motivazioni del premio. Si tratta di una componente negativa che non deve lasciare aree di incertezza nell’interpretazione dei motivi che hanno spinto a concedere il premio. Infatti tutti gli oneri sono ammessi in deduzione, compresi i premi, se portano utilità a chi li eroga o concede. Un esempio è quello dei premi concessi per fidelizzare la clientela e per mantenere o aumentare il fatturato futuro.

venerdì 16 settembre 2011

parte domani 17 settembre l'Iva al 21%

Ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa ha informato che il DL n. 138 del 13/8/2011 è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Quindi da domani 17 settembre entrerà in vigore anche l'innalzamento dell'aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21%. Rimangono invece invariate le aliquote del 4% e del 10%.



Come comportarsi per non sbagliare? Va tenuto a mente quanto segue:

.- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione - vale la data dell'eventuale DDT;
.- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
.- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall'esecuzione delle stesse;

.- le cessioni di beni sia mobili che immobili con effetti costitutivi o traslativi differiti, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, fatto salvo il limite di un anno per i beni mobili.

Documento di trasporto (DDT): in presenza di DDT, la nuova aliquota del 21% si applica se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

Acconti e saldi: agli acconti pagati prima del 17 settembre vengono assoggettati all'aliquota del 20%. Ai saldi pagati dopo il 17 settembre verrà applicata l'aliquota del 21%.

Note di variazione: le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota Iva relativa all'operazione originaria, cioè se la fattura che si va a rettificare è stata emessa prima del 17 settembre allora la nota di variazione riporterà l'Iva al 20%,  altrimenti l'aliquota Iva della nota di variazione sarà del 21%.

sabato 28 maggio 2011

Cedolare secca, facciamo il punto della situazione (i miei appunti)


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e con l’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, è entrata in vigore la cedolare secca sugli affitti di immobili abitativi.

Si tratta di un regime di tassazione opzionale: sul canone di locazione annuo si andrebbe a pagare un'imposta del 19% o del 21% a seconda che si tratti di locazione a canone con­cordato o a canone libero. Tale imposta sostituisce l'Irpef, le relative addizionali, l'imposta di registro e quella di bollo. Per contro, il proprietario deve rinunciare all'aggiornamento Istat annuale del canone di locazione.
Se il quadro normativo risulta sufficientemente delineato, molte sono invece le questioni di carattere interpretativo da risolvere sulle quali si spera farà chiarezza l'emananda (a giorni?) circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.


Analizziamo gli aspetti della cedolare secca.

Come già detto, si tratta di un regime di tassazione che sostituisce una serie di prelievi e cioè: l'Irpef, le addizionali comunali e regionali, l'imposta di registro e di bollo, sia per la pri­ma registrazione che per le annualità successive, proroghe e risoluzioni.

Il nuovo regime è applicabile alle locazioni abitative, poste in essere da persone fisiche che non agiscono nell'ambito di impresa o professione, anche di durata non superiore ai trenta giorni (si ricorda che l'obbligo di registrazione vige solo per i contratti di durata superiore ai trenta giorni).

La misura della cedolare è del 21% in via ordinaria e del 19% per i contratti a canone con­venzionato.

La liquidazione e il versamento dell'imposta da cedolare secca vengono effettuati nella di­chiarazione di periodo.

Sono state rafforzate le sanzioni che colpiranno le locazioni in nero, sia sotto l'aspetto fi­scale che civilistico.


Caratteristiche soggettive e oggettive dell'opzione per la cedolare secca.

Chi può optare per la cedolare secca?
La cedolare secca, o tassa piatta, è un provvedimento che riguarda la fiscalità privata: è applicabile alle persone fisiche che locano immobili abitativi (categorie catastali da A1 a A11, esclusa la A10), a fini abitativi al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Si tratta degli immobili che confluiscono nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.

E' un regime fiscale interessante e vantaggioso: all'indubitabile beneficio per chi ha aliquote marginali Irpef elevate, si contrappone un prelievo basso. Inoltre il sistema da un lato da un vantaggio ai proprietari, dall’altro introduce un sistema sanzionatorio rafforzato per colpire le locazioni in nero. In definitiva c'è una minore tassazione ma presumibilmente si avrà un aumento della base imponibile.
Sul piano soggettivo ci sono diversi dubbi. La società semplice può accedere a questo regime? La società semplice sconta un regime fiscale simile a quello delle persone fisiche sia per la determinazione dei redditi che per il prelievo. Ci si chiede se essa possa accedere al regime della cedolare dato che il D.Lgs 23 e il provvedimento attuativo del 7 aprile depongono per la necessità che il locatore sia una persona fisica.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, si ritiene che l'opzione sia certamente preclusa in quanto il reddito di tali soggetti è tassato ad Ires, mentre il regime della cedolare sostituisce l'Irpef.


Un aspetto importante è che la cedolare tassa il reddito fondiario prodotto dal proprietario persona fisica: il presupposto è che il reddito rinveniente dalla locazione dell’immobile sia classificabile tra i redditi fondiari.

Le locazioni di immobili detenuti all’estero e i proventi da sublocazioni rientrano nei redditi diversi e non fondiari. Quindi in questi casi l’opzione per la cedolare secca è preclusa.

Dovrebbe essere consentita l’opzione nel caso di locazione di immobile in Italia da parte di un soggetto non residente, dato che l’immobile sconta la tassazione in Italia.

Un altro dubbio riguarda la possibilità di optare per la cedolare secca quando il conduttore non è una persona fisica, come nel caso delle foresterie. Di sicuro la modulistica non aiuta a risolvere il dubbio: il modello Siria non contempla soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre il Modello 69 si.

E se un A10 viene locato a fini abitativi? Anche qui si deve attendere il pensiero dell'Agenzia delle Entrate. Dovrebbe comunque valere l'aspetto sostanziale e cioè quello dell'effettivo uso abitativo.





L'esercizio dell'opzione.

In assenza di opzione, il reddito continuerà a scontare la tassazione Irpef ordinaria. In presenza di opzione, invece, il regime dovrà essere applicato per l'intera annualità, il locatore potrà semmai revocare l'opzione per le annualità successive. In pratica Il proprietario può entrare e uscire dalla cedolare come vuole, rispettando le formalità richieste. Si ricorda inoltre che l’opzione segue il contratto e non l’immobile.

Per il 2011 vige un regime transitorio: la cedolare secca si applica anche alle locazioni in corso o stipulate nel 2011 anche se registrate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 23.
Ma qual è l'annualità soggetta a cedolare secca, quella solare o quella contrattuale? Anche questo è un nodo che l'Agenzia delle Entrate deve sciogliere. Diciamo che il punto 2.1 del provvedimento del 7 aprile sembra andare verso la rilevanza dell'annualità contrattuale: “L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.E ancora, al punto 2.2 riguardante la facoltà di revoca: “Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.”

Certo che se fosse valida la tesi dell'annualità contrattuale allora ci sarebbero delle complicazioni nell'ambito della dichiarazione dei redditi: il reddito da locazione dell'anno solare andrebbe frazionato tra la parte assoggettata a cedolare secca e quella assoggettata ad Irpef. Sul 2011 la complicazione potrebbe farsi sentire ancora di più, però si dice che l'opzione che verrà esercitata in Unico 2012 riguarda l'annualità 2011 e non l'annualità contrattuale 2011 e quindi dovrebbero essere comprese tutte le mensilità a prescindere dalla decorrenza dell'annualità contrattuale.


Immobili in comproprietà.

Un altro aspetto è quello che riguarda gli immobili in comproprietà: i comproprietari, se vogliono la cedolare, devono esercitare l’opzione per il prelievo forfetario. Tutti, vuole dire che ogni comproprietario deve optare, non è che uno opta per tutti. Dove uno dei comproprietari vuole scegliere, può anche non optare e andare a tassazione con le regole canoniche fondiarie Irpef. Quindi si avranno regole fiscali diverse per lo stesso contratto e l’imposta di registro sarà dovuta per la quota del proprietario che non ha optato.


La rinuncia all'aumento del canone.

Il presupposto per l’opzione è che il proprietario rinunci all’aumento del canone. La validità dell’opzione per la cedolare è condizionata dal fatto che il proprietario comunichi preventivamente l’intenzione di avvalersi per la tassa piatta.

Ci si chiede se la raccomandata sia obbligatoria nel caso in cui il proprietario stipuli un nuovo contratto e nello stesso opti per la cedolare secca. Probabilmente no, ma il comma 11 dell'articolo 3 del D.Lgs 23 è molto stringente, quindi anche qui si attende il chiarimento dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la rinuncia agli aggiornamenti del canone, ci si chiede se sia limitata agli aggiornamenti Istat oppure se sia estesa agli aggiornamenti già previsti contrattualmente (il caso dei canoni scaglionati). Dalla lettura della norma pare non si possa.

E ancora, il proprietario deve restituire gli aumenti Istat già effettuati? L’opzione sull’annualità contrattuale risolverebbe la questione. Se per il 2011 si dirà che l’opzione sullo stesso 2011 varrà per tutte le mensilità 2011, quindi prescindendo dall’annualità contrattuale, il locatore, a rigore di logica, dovrebbe restituire all’inquilino gli importi dell’aggiornamento Istat in quanto il conduttore avrebbe pagato adeguamenti illegittimi. Il problema è che in molti casi il locatore ha comunicato l'aggiornamento del canone prima che entrasse in vigore la tassa piatta.

La rinuncia agli aggiornamenti Istat è definitiva o provvisoria? La norma fa riferimento ad una sospensione della possibilità di procedere agli aggiornamenti. Se così fosse confermato, una volta usciti dalla cedolare il proprietario potrebbe riprendere, non retroattivamente, l’aggiornamento Istat non applicato nelle annualità per le quali vigeva l'opzione per la cedolare secca.



Tempi e modalità per l’esercizio dell’opzione.

In situazioni normali si opta in sede di prima registrazione del contratto con il modello Siria o il modello 69. Per i contratti di locazione già in essere e registrati alla data del 7.4.2011 si opterà nella dichiarazione Unico 2012: verrà esercita un’opzione retroattiva riguardante l’annualità 2011, sempre con il dubbio se debba prevalere il concetto di annualità contrattuale o quello di annualità solare (come sembrerebbe logico per il 2011).

Ne regime transitorio, con riferimento ai contratti il cui termine di registrazione scade dal 7.4.2011 al 6.6.2011, cioè i contratti stipulati dal 8.3.2011 al 7.5.2011, l’opzione potrà essere effettuata in sede di prima registrazione, il cui termine è transitoriamente fissato al 6.6.2011. Fuori da queste ipotesi si rientra nelle scadenze ordinarie: per la cedolare si opta in sede di registrazione del contratto o proroga nei termini ordinari dei trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Oltre il termine del 6.6.2011 si dovrà usare Siria o eventualmente il modello 69 per le proroghe o risoluzioni contrattuali.


Come si opta: Siria e Modello 69.

L’opzione si può effettuare con due procedure:

  1. semplificata, con presentazione telematica del Siria. Questa possibilità è concessa quando ci sono al massimo tre locatori (comproprietari), al massimo tre conduttori e al massimo tre pertinenze. Inoltre gli immobili devono essere censiti e avere la rendita attribuita.

  1. Se non ci sono queste caratteristiche oppure l'opzione viene effettuata in sede di proroghe, rinnovi o risoluzione, va utilizzato il modello cartaceo 69, quadro F. In caso di proroghe e scelte annuali, va utilizzato il modello cartaceo. Il Siria quindi si può utilizzare solo in sede di prima registrazione del contratto



Il versamento della cedolare.

Le regole di liquidazione, versamento e liquidazione confluiranno nel modello Unico 2012, però quest’anno la scelta per l’opzione coinvolge anche le scadenze di Unico 2011 per via del versamento dell’acconto relativo alla cedolare secca.
Ci si chiede quali siano le regole per determinare l'acconto e quali siano le conseguenze nel caso di versamento insufficiente. L’acconto è fissato nella misura dell'85% dell’imposta dovuta. Se se supera i 51 euro il versamento deve avvenire nelle due rate del 6 luglio (per via della proroga) o 5 agosto ( con la maggiorazione dello 0,40%). Se l‘importo supera i 257,52 euro, con il versamento della residua rata del 60% a novembre. Se gli acconti sono inferiori a 257 euro, rata unica il 30 novembre.

Quali sono i contratti che devono essere considerati nel calcolo dell'acconto? Per giugno vanno considerati i contratti in essere al 31.5.2011, per novembre quelli in essere al 31.10.2011. Quindi i contratti stipulati successivamente non coinvolgono l’acconto già scaduto.

Il versamento della cedolare si riflette anche sul versamento dell’acconto dell’Irpef ordinario. Se viene versato l'acconto sulla cedolare, va ridotto il versamento dell’acconto dell'Irpef . Tale riduzione comporta il passaggio al metodo previsionale, con tutti i suoi limiti: se sbagliamo potrebbe esserci l'erogazione della sanzione per insufficiente versamento. E' auspicabile che l’Agenzia delle Entrate trovi un sistema che garantisca la limitazione della sanzione. Con le norme attuali, il locatore dovrà versare l’acconto Irpef con il metodo storico e l’acconto sulla cedolare. A parità di reddito, quindi, si andrà a credito con l’erario e il recupero di tale eccedenza avverrà l’anno prossimo.

Un altro tema importante è quello della possibilità di applicare le ordinarie regole di compensazione di utilizzazione dei crediti per la cedolare, così come avviene per l’Irpef. Il provvedimento afferma espressamente che alla cedolare si applica l’art. 19 del D.Lgs 241, quindi sono applicabili le regole previste per il versamento Irpef però non richiama l’art. 17 dello stesso 241 e quindi non è certo che il credito conseguente un versamento eccedente della cedolare possa essere utilizzato in compensazione con le regole tradizionali. E' auspicabile che l’Agenzia delle Entrate affermi che alla cedolare vengono applicate tutte le regole ordinariamente previste per l’Irpef.

La raccomandata all'inquilino va necessariamente inviata? E in quali termini per i contratti incorso nel 2011? Per il regime transitorio non ci sono termini fissati in maniera specifica, diciamo che molto prudenzialmente andrebbe inviata entro il 6.7.2011, cioè entro il termine per il versamento dell’acconto.



Vantaggi e svantaggi della cedolare secca.

Con la tassazione ordinaria vi è un abbattimento dell'85% del canone contrattuale (60% per i contratti a canone convenzionato). Con la cedolare, invece, vi è l’applicazione del prelievo 19 o 21% che colpisce l’intero canone contrattuale annuo senza alcun abbattimento.
Inoltre, con il regime di tassazione ordinario il contribuente può fruire di deduzioni e detrazioni, mentre in regime di cedolare secca va il prelievo avviene con imposta sostitutiva e a tassazione definitiva cioè si perde la possibilità di fruire di deduzioni e detrazioni.

Nella cedolare secca non si paga più bollo e registro, ma si rinuncia all’aumento dei canoni da parte del proprietario.

Di sicuro vi è un vantaggio per chi ha redditi molto alti. Negli altri casi vanno fatte valutazioni di convenienza.

Per quanto riguarda le locazioni di immobili storici vincolati, che già scontano un regime di tassazione molto vantaggioso (viene tassato il reddito determinato sulla minor tariffa d’estimo a prescindere dal canone), si deve capire se questo sistema è applicabile anche in presenza di opzione per la cedolare secca.

In caso di morosità dell’inquilino, il Tuir prevede in via ordinaria che in presenza di convalida di sfratto, cioè quando la morosità viene constata dal giudice, è possibile non tassare il reddito relativo ai canoni non percepiti, con il riconoscimento di un credito d’imposta per i redditi eccedenti il mancato incasso. Tale regola è applicabile anche alla cedolare?


Le sanzioni.

Il nuovo sistema di tassazione dei redditi di immobili abitativi operati dai privati rafforza le sanzioni. Il sistema da un beneficio fiscale ai proprietari, ma lotta concretamente contro l'evasione immobiliare.

Le sanzioni amministrative.
I commi 5 e 6 dell’art 3 del D.Lgs 23 affermano che nel caso in cui il proprietario ometta di dichiarare i redditi da locazione di immobile abitativo, la sanzione per infedele dichiarazione o omessa dichiarazione è raddoppiata, e cioè nel caso di infedele dichiarazione si passa dal 200 al 400%, in quello di omessa dichiarazione si passa dal 240 al 480% dell’imposta dovuta.

La norma dispone inoltre che in presenza di accertamento nel quale si constati l’omessa dichiarazione del reddito di locazione di immobili abilitativi, al contribuente è inibito l’accesso all’accertamento con adesione o all’acquiescenza integrale (non c'è il beneficio della riduzione delle sanzioni). In questi casi il contribuente o impugna l’accertamento in commissione tributaria, oppure paga imposte e sanzioni senza poter contare su strumenti di sconto. E' possibile procedere alla regolarizzazione con il ravvedimento operoso.

La norma pare non richiamare la possibilità di accedere alla definizione preventiva delle sanzioni come previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 472 del 1997, cioè la definizione in via breve delle sanzioni con il pagamento del terzo. Anche qui si attende il chiarimento dell'Agenzia. Potrebbe trattarsi di una svista, dato che il legislatore vuole inibire la possibilità al locatore infedele di accedere a meccanismi di sconto delle sanzioni.

Le sanzioni civilistiche per i contratti di locazione non registrati.
I commi 8 e 9 dell’articolo 3 del D.Lgs 23 affermano che se dovessero emergere contratti anche parzialmente non registrati, si applicano sanzioni civilistiche pesantissime in quanto al proprietario viene imputata una responsabilità che comporta una novazione contrattuale a favore dell’inquilino e il contratto diventa un 4+4 con canone annuo determinato in 3 volte la rendita catastale. L'intento è quello spingere l’inquilino a denunciare le situazioni contrattuali irregolari, anche nel caso in cui il contratto sia stato registrato indicando però un canone inferiore a quello reale.
La norma prevede al comma 10 la possibilità di regolarizzare le posizioni irregolari registrando il contratto entro il 6 giugno senza le sanzioni civilistiche, rimangono valide quelle amministrative.

Le nuove sanzioni amministrative, per il favor rei, dovrebbero essere applicabili sollo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 23 del 2011. Quindi per quelle precedenti dovrebbe rimanere la possibilità di accedere all'accertamento con adesione, all'acquiescenza e alla definizione preventiva delle sanzioni, in quanto la regolarizzazione, in pratica, comporta un'autodenuncia. Anche qui è atteso il pensiero dell'Agenzia delle Entrate.


mercoledì 27 aprile 2011

Obbligo della posta elettronica certificata per le società di persone e di capitali già costituite al 29.11.2008

Entro il prossimo 29.11.2011 le società di persone, comprese le società semplici, e di capitali, già costituite al 29.11.2008, devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo, sempre entro tale termine, al Registro Imprese. Tale nuovo recapito sarà quindi visibile nella visura camerale, in calce all'indirizzo della sede legale.

L’articolo 16 del DL n. 185/2008 ha introdotto l’obbligo anche per le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), che dovrebbe divenire l'unico mezzo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni.

Alternativamente è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica  (non se ne conoscono esempi) basato su tecnologie che siano in grado di certificare:

  • data e ora di invio e di ricezione della mail;
  • l'integrità del contenuto della stessa;
  • l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.


Caratteristiche salienti della PEC

  • la PEC garantisce il risparmio di tempo e costi rispetto all’utilizzo della posta raccomandata;
  • qualora sia il mittente che il destinatario siano dotati di una casella di posta elettronica certificata, la comunicazione PEC to PEC ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' fondamentale tenere a mente che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore di posta elettronica certificata attesta che il messaggio di posta elettronica è arrivato nella casella del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. In pratica, dal momento della messa a disposizione del messaggio nella casella del destinatario lo stesso viene considerato recapitato. E' quindi necessario verificare la propria casella con frequenza al fine di evitare eventuali conseguenze spiacevoli.


Il CNIPA ha affermato quanto segue: “certificare l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale”.



Come si ottiene un indirizzo di posta elettronica certificata?

La procedura di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è pressoché analoga a quella dei tradizionali indirizzi di posta elettronica.
Il mio consiglio è di attivare la PEC tramite lo stesso soggetto che si occupa dell'eventuale sito internet o dominio già intestato all'azienda, in modo da avere un indirizzo collegato al dominio, ad esempio nomesocietà@pec.dominiosocietà.it. Inoltre la gestione dello stesso sarebbe facilitata, certamente migliore della maggior parte dei servizi che si possono acquistare su internet, che comunque offrono prezzi molto competitivi.

martedì 26 aprile 2011

Le prove delle cessioni intracomunitarie

Art. 41 DL 331/93
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/E del 28.11.2007

Un aspetto molto importante nelle cessioni intracomunitarie, ossia cessioni di beni a soggetti passivi dell'Unione Europea, è rappresentato dalla necessità di comprovare che l’operazione possa essere qualificata effettivamente come cessione intracomunitaria.

Il cedente italiano è tenuto a verificare la sussistenza degli elementi sostanziali, ossia l’avvenuta consegna/spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale, oltre ovviamente alla identificazione Iva dell’acquirente comunitario.


Identificazione Iva dell’acquirente.
E’ fondamentale avere conferma della validità del numero identificativo del cessionario, cioè della sua partita Iva e della sigla identificatrice del paese in cui ha sede.

La prova certa della validità del numero identificativo del cessionario, avviene attraverso la verifica nel database VIES.


Documentazione utile a dimostrare la natura intracomunitaria della cessione.
E’ importante conservare un esemplare della “lettera di vettura internazionale (C.M.R.)” firmato dal trasportatore e dal destinatario, quando il trasporto avviene per strada , oppure una copia dell’AIR WAYBILL per il trasporto aereo o BILL OF LADING per quello via nave. E' quindi necessario farsi restituire una copia dell’esemplare firmato dal destinatario o dal vettore.

Problematica è invece la prova dell’avvenuta uscita dal territorio italiano e l’ingresso in quello del paese del destinatario qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal destinatario medesimo.

Particolare cura si dovrà avere in detto caso nel raccogliere la firma nel documento di trasporto e nella conservazione di tutti gli altri documenti comprovabili il rapporto, vale a dire:

  • contratto di compravendita sottoscritto;
  • lettere e telegrammi;
  • prova bancaria inequivocabile dell'avvenuto pagamento del lotto di beni considerato cessione intracomunitaria.

lunedì 11 aprile 2011

La cedolare secca sugli affitti e il calcolo di convenienza economica

La cedolare secca, detta anche tassa piatta, è un regime di tassazione opzionale, entrato in vigore lo scorso 7 aprile, applicabile ai canoni derivanti da locazioni abitative poste in essere da proprietari persone fisiche che non agiscono nell'ambito di impresa o professione. In pratica sul canone di locazione annuo si andrebbe a pagare un'imposta del 19% o del 21% a seconda che si tratti di locazione a canone concordato o a canone libero. Tale imposta sostituisce l'Irpef, le relative addizionali, l'imposta di registro e quella di bollo. Per contro, il proprietario deve rinunciare all'aggiornamento Istat annuale del canone di locazione. A chi conviene? Sicuramente non conviene ai proprietari che dichiarano un reddito annuo fino a 28.000 Euro. Per i redditi superiori la convenienza va valutata caso per caso effettuando un calcolo che va a comparare la tassazione del regime ordinario con quella della cedolare secca. Quello che nessuno dice, perché non è immediato da percepire, è che la cedolare secca è sempre sicuramente conveniente per l'inquilino e di ciò bisognerebbe tenerne conto nella stipula dei nuovi contratti. Si attende a giorni, circa una settimana, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che chiarirà la disciplina di attuazione di questo nuovo regime.

mercoledì 2 febbraio 2011

VIES, finalmente la verifica online dei requisiti

Con un comunicato stampa di ieri 1 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il servizio che consente di consultare le partite Iva che alla data del 30 gennaio 2011 già possedevano i requisiti per essere automaticamente inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie. Il servizio è disponibile a questo link.

Inserendo il numero di partita Iva, il codice di sicurezza (per leggerlo è consigliato l'uso di un paio di occhialini 3D) e cliccando su invia, il sistema risponde restituendo l'esito della verifica, che può essere:

PARTITA IVA CON I REQUISITI PER ESSERE INCLUSA NELL'ARCHIVIO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

oppure

PARTITA IVA SENZA I REQUISITI PER ESSERE INCLUSA NELL'ARCHIVIO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE


Nel primo caso, quando cioè si è già in possesso dei requisiti, non occorre fare nulla e a fine febbraio si rientrerà automaticamente nel VIES.

Nel secondo caso, se non è già stato fatto, è necessario presentare l'apposita istanza (la trovate qui in formato compilabile), attendere i trenta giorni durante i quali  l'Agenzia potrà esprimere il diniego e alla fine consultare l'archivio VIES per verificarne l'avvenuto inserimento. Terminato questo iter, si potranno finalmente effettuare operazioni intracomunitarie.

Tale istanza va presentata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per i controlli e può essere inviata anche tramite raccomandata A.R. con allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

Si ricorda infine che l'iscrizione nel VIES è necessaria solo nel caso in cui si intendano effettuare operazioni intracomunitarie e tale volontà va manifestata almeno trenta giorni prima di porle in essere.

mercoledì 19 gennaio 2011

Il trucco per comprendere l'Iva nei rapporti con l'estero

Spesso si sente dire che l'Iva è una materia complicata, soprattutto quando si parla di rapporti con l'estero. Bene, per capire il funzionamento dell'Iva nei rapporti con l'estero c'è un trucco: bisogna tenere sempre bene a mente le frodi carosello. Quando hai in mente il carosello, l'Iva nei rapporti con l'estero diventa facile.

Ma a questo punto bisogna capire cosa sono le frodi carosello. Anche qui non occorre essere dei geni (del male). Gli schemi per porle in essere possono essere di tipologie differenti, ma il principio che le governa è sempre quello: chi acquista detrae l'Iva e chi vende non la versa. In pratica si fanno i soldi dal nulla (però poi ti beccano).

Da ricordare: il carosello!

martedì 18 gennaio 2011

IL NUOVO OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Art. 27 DL 78/2010provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2010.

Con la "Manovra correttiva" è stata introdotta la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. La precisazione che  l'autorizzazione è richiesta anche per i servizi è stata data dai funzionari dell'Agenzia nella videoconferenza del 14.01.2011, si attendono chiarimenti ufficiali in merito.

A seguito di tale autorizzazione, i soggetti verranno iscritti nell'archivio VIES gestito dalle Dogane.

Pe chi apre una nuova partita Iva l'autorizzazione va richiesta in sede di attribuzione della stessa. Per i soggetti già attivi, potrebbe essere necessario effettuare un'apposita richiesta.

Concentriamoci ora sui soggetti già in attività.

In linea di massima tali soggetti verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastat sia nel 2009 che o nel 2010, e abbiano presentato la dichiarazione Iva 2010 relativa all'anno 2009. In pratica, per essere automaticamente mantenuti negli elenchi VIES queste condizioni devono coesistere, altrimenti dal 28.02.2011 si verrà esclusi dall'archivio informatico e non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie. E' fatta però salva la possibilità di presentare un'apposita istanza, in carta libera, ad un'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella quale si indica l'intenzione di effettuare tali operazioni. L'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo, dalla data in cui si è espressa la volontà di porre in essere tali operazioni, per emettere un provvedimento di diniego. In mancanza di diniego, dal trentunesimo giorno si verrà automaticamente inseriti nel VIES. In sostanza, per essere operativi dal 28.2.2011 l'istanza andrà presentata entro il giorno 29.1.2011.


Dubbi.

.- Non è chiaro se tale autorizzazione sia necessaria anche per le operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie (ad esempio quelle effettuate mediante depositi Iva);
.- non sono stati (ancora) considerati gli aspetti sanzionatori e quindi attualmente non si conoscono le conseguenze della mancata iscrizione nel VIES: per quanto riguarda le vendite, le operazioni poste in essere in difetto dell'autorizzazione potrebbero non essere considerate intracomunitarie, con conseguente recupero del'Iva e applicazione della relativa sanzione. Sul fronte degli acquisti, i fornitori potrebbero considerare i non autorizzati alla stregua di soggetti privati, addebitando quindi l'Iva in fattura, che non potrà essere portata in detrazione.

giovedì 6 gennaio 2011

I nuovi Incoterms® dal 2011: aspetti fiscali e potenziali problematiche

Gli International Commercial Terms, abbreviato Incoterms®, sono i termini di resa utilizzati negli scambi di merci (ad esempio EXW, CIF, FOB...) con i quali viene stabilito chi paga i costi di trasporto, di spedizione e di sdoganamento. Con gli stessi viene anche stabilito quando avviene il passaggio dei rischi, ovvero la consegna giuridica della merce, tra chi compera e chi vende. Sono termini di resa del contratto tra le parti, non del contratto di trasporto con il vettore, e sono nati per essere utilizzati negli scambi internazionali ma vengono impiegati anche in quelli nazionali.

Incoterms® è un marchio registrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Sul sito della Camera di Commercio Internazionale è possibile acquistare la guida Incoterms® 2010: http://www.iccwbo.org/ e http://www.cciitalia.org/ per il sito in lingua italiana.

Innanzi tutto va chiarito che gli Incoterms® sono regole facoltative e non si applicano automaticamente: perchè abbiano valore, il venditore e il compratore devono richiamarli espressamente nel contratto che andranno a stipulare.

L'ultima edizione degli Incotrems®, quella 2010, è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2011: sono stati introdotti alcuni nuovi termini di resa, cancellati quattro di preesistenti e dettate nuove regole per alcuni che continuano ad esistere. E' quindi preferibile che venditore e compratore specifichino nel contratto a quale edizione Incoterms® fare riferimento, Incoterms 2000 o Incoterms 2010, in modo da evitare conflitti nell'interpretazione degli stessi. Tra l'altro gli Incoterms® non sono gli unici termini di resa esistenti: per fare un esempio, i termini di resa americani, Revised American Foreign Trade Definitions - RAFTD, contemplano sei varianti della clausola FOB.


Gli aspetti fiscali e le potenziali problematiche.

Cessioni intracomunitarie ed esportazioni avvengono senza applicazione dell'Iva:

.- l'articolo 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 stabilisce che costituiscono cessioni (intracomunitarie) non imponibili "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto......". Quindi il termine di resa non assume alcun rilievo;

.- per quanto riguarda le esportazioni verso paesi extra UE, l'articolo 8 del DPR n. 633 del 26.10.1972 non prevede oneri aggiuntivi nel caso in cui le cessioni vengano eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio della CEE a cura o a nome dei cedenti. Ciò avviene se sono stati stabiliti termini di resa del gruppo C o D e cioè quando il vettore che trasporta i beni fuori dal territorio della CEE ha un rapporto contrattuale con il venditore-esportatore;

.- se invece tra le parti viene pattuita la resa EXW o una del gruppo F, e di conseguenza il trasporto fuori della Comunità viene effettuato a cura del cessionario non residente o per suo conto, il medesimo articolo 8 stabilisce che si è in presenza di cessioni all'esportazione non imponibili solo nel caso in cui tale trasporto al di fuori della CEE avvenga entro 90 giorni dalla consegna. Quindi in questo caso sorgono dei problemi se il compratore con clausola EXW o del gruppo F non provvede a portare la merce fuori dal territorio della CEE, oppure se tale trasporto avviene ma oltre il termine dei 90 giorni dalla consegna.


Altro aspetto critico delle esportazioni si ha nel caso delle cessioni alle quali poi fa seguito una lavorazione in territorio italiano e solo successivamente avviene l'invio della merce lavorata all'estero. Tali cessioni possono avvenire senza applicazione dell'Iva solo nel caso in cui il trasporto dei beni all'estero avviene a cura o a nome del cedente, applicando quindi clausole del gruppo C o del gruppo D. Se viene applicata la clausola EXW o una del gruppo F la cessione deve avvenire con applicazione dell'Iva.

Per le cessioni intracomunitarie invece, l'art 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 è formulato in maniera tale da rendere ininfluenti i termini di resa della merce: costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.


Comunque sia, quanto detto viene spesso ignorato dagli operatori senza che vi siano di norma conseguenze sfavorevoli. Può però accadere che alcuni Uffici si aggrappino ai cavilli e a nulla serve dimostrare le prove dell'esportazione: infatti non si nega che si tratti di esportazione, o cessione intracomunitaria, ma semplicemente viene negato che si tratti di esportazioni che danno diritto alla non applicazione dell'Iva. Ciò accade in particolare con le cessioni in triangolazione: quando Italiano 1 vende a Italiano 2 spedendo la merce a Svizzero, o anche ad un soggetto comunitario, cliente di Italiano 2: la circostanza che la resa della merce sia in Italia compromette la validità delle triangolazioni in esportazione, e conseguentemente la facoltà del primo cedente nazionale di addebitare senza Iva al proprio cessionario nazionale. Quindi anche in questi casi è meglio non utilizzare le rese EXW o del gruppo F.