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mercoledì 18 marzo 2015

domenica 7 aprile 2013

Cessioni intracomunitarie con clausola EXW: la prova oggettiva

Corte CE, C-430/09 del 16.12.2010 - punto 34

Nel caso in cui l’acquirente ottenga il potere di disporre del bene come un proprietario nello Stato membro di cessione e si faccia carico del suo trasporto nello Stato membro di destinazione, come avviene nel caso delle cessioni cui sia apposta la condizione del ritiro dei beni presso il deposito del fornitore, si deve tener conto, per quanto possibile, delle intenzioni dell’acquirente al momento dell’acquisto, sempreché siano suffragate da elementi oggettivi.

giovedì 24 gennaio 2013

Documenti necessari per la redazione della dichiarazione Iva

riporto una sintesi dei documenti necessari per la redazione della dichiarazione Iva:

.- liquidazioni Iva periodiche;

.- riepilogo annuale delle operazioni attive e passive con separata indicazione di:
..-- esportazioni ed importazioni;
..-- cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
..-- cessioni e acquisti verso operatori della Repubblica di S.Marino;
..-- operazioni non imponibili verso clienti che hanno presentato lettera di intenti ai sensi art. 8, lett. c), d.p.r. 633/1972;
..-- altre operazioni non imponibili (attive e passive);
..-- operazioni esenti (attive e passive);
..-- operazioni attive con applicazione del reverse charge (cessione di rottami, subappalti settore edile, cessioni di fabbricati);
..-- cessioni e acquisti con iva esigibile “per cassa”;
..-- prestazioni di servizi rese a soggetti intracomunitari (art. 7-ter d.p.r. 633/1972);
..-- acquisti da soggetti minimi (art. 100, comma 1, legge 244/2007);
..-- acquisti ed importazioni con iva non detraibile;
..-- autofatture per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (art. 17, comma 2, d.p.r. 633/1972);
..-- altre autofatture;

.- indicazione delle operazioni di cessione ed acquisto di beni strumentali (escluse le spese e gli oneri pluriennali) con indicazione dell’imponibile e della relativa imposta;

.- indicazione dei canoni per noleggi, locazioni e leasing, degli acquisti di merci, materie prime, sussidiarie e materiali di consumo (considerando gli acquisti/importazioni soggetti ad iva, non imponibili, esenti e da contribuenti minimi);

.- deleghe F24 di versamento dell’iva (mensile o trimestrale) e dell’acconto iva annuale;

.- deleghe F24 di utilizzo in compensazione del credito iva annuale 2011 e 2012;

.- versamenti iva relativi alle immatricolazioni di auto acquistate da operatori UE;

.- copia dei modelli TR presentanti nel 2012 per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione dei crediti iva trimestrali del I, II e/o III trimestre 2012 con le deleghe F24 di utilizzo in compensazione dei crediti;

.- modelli Intrastat presentati relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni intracomunitarie di servizi rese e ricevute (se non gestiti da noi);

.- per esportatori abituali che si avvalgono della possibilità di effettuare acquisti non imponibili ai sensi art. 8, lett. c), DPR 633/1972: indicazione dell’utilizzo mensile del plafond per acquisti non imponibili utilizzato (distinguendo tra acquisti interni ed importazioni), indicazione degli importi mensili del volume d’affari e delle esportazioni ed operazioni assimilate che concorrono alla formazione del plafond;

.- ripartizione delle operazioni imponibili verso consumatori finali (con ripartizione regionale) e verso titolari di partita Iva;

.- copia mastri contabili del conto Erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato, per la quadratura contabile

.- per i soggetti con un credito Iva 2012 superiore a 15.000 euro e che intendono presentare la dichiarazione iva con visto di conformità per utilizzare il credito in compensazione con altri tributi e contributi, se ci sono i sindaci coordinarsi con loro per l'apposizione del visto, in caso contrario:
..-- copia dei registri iva acquisti e vendite;
..-- copia delle fatture di acquisto con importo dell’iva superiore al 10% dell’iva complessivamente ammessa in detrazione nell'anno 2012 o, nel caso nessuna fattura di acquisto abbia un importo dell’iva superiore, copia di 10 fatture di acquisto con importi dell’Iva elevati.

lunedì 19 marzo 2012

Dal 17 marzo 2012 rivoluzione nei servizi generici intraUE ed extraUE.


Dal 17 marzo 2012 vanno applicate le novità Iva introdotte dalla legge comunitaria 2010 n. 2147/2011.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi UE o extra-UE, sono ora considerate effettuate nel momento in cui vengono ultimate. Quindi non si potrà più attendere il momento di pagamento del corrispettivo per determinare il momento impositivo. Il momento del pagamento assumerà rilevanza solamente se il prezzo verrà pagato, in tutto o in parte, prima della conclusione della prestazione.

Le vecchie regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni (cioè verso operatori italiani), per i servizi generici verso privati e per quelli non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972).


Inoltre:

.- le prestazioni di servizi generiche, sempre effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, che hanno carattere periodico o continuativo, sono considerate effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, anziché nel mese successivo a quelle in cui sono rese;
.- le prestazioni continuative con durata ultrannuale, sono considerate effettuate al termine di ciascun anno solare (si fa riferimento al corrispettivo pattuito in proporzione alla durata del contratto).


E' stato anche modificato l'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972: per i servizi generici resi da soggetto passivo stabilito in altro stato UE d'ora in poi si dovrà numerare, integrare e registrare, la fattura ricevuta dal prestatore, entro il mese di ricevimento oppure successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Quindi per i servizi ricevuti da un prestatore comunitario, non è più applicabile la procedura dell'autofattura.

venerdì 28 ottobre 2011

Applicazione dell’Iva sui premi di fine anno concessi ai clienti.


Dato che ci avviciniamo alla fine dell'anno, parliamo dei premi a decurtazione dei crediti verso i clienti e dell’applicazione o meno dell’Iva nella nota di variazione, o di accredito.
Va capita la differenza tra sconto e premio.
Mentre lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni, il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine periodo al cliente, al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.
Per quanto detto sopra la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con la sentenza 5006 del 5 marzo 2007 esclude che sui premi vada considerata l’Iva. Ha condannato un’azienda, che aveva emesso le note di credito con Iva per i premi, a restituire l’Iva e a pagare le sanzioni. 
E’ sbagliato emettere le note di credito con Iva in presenza di premi, cioè in presenza di benefici concessi ai clienti per incentivare gli acquisti futuri.
Nella nota di accredito, senza l’indicazione dell’Iva, va riportata la seguente dicitura:
“Escluso da Iva ai sensi  dell’art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 26/10/72 n. 633”. 
Nella nota di accredito inoltre va applicata la marca da bollo di € 1,81 2,00 quando il premio supera Euro 77,47, e scritta la seguente dicitura: “Bollo su originale Euro 1,81 2,00”.
Passando alle imposte dirette, cioè al risultato d’esercizio, è doveroso che vi sia uno scambio di corrispondenza con il cliente che spieghi bene le motivazioni del premio. Si tratta di una componente negativa che non deve lasciare aree di incertezza nell’interpretazione dei motivi che hanno spinto a concedere il premio. Infatti tutti gli oneri sono ammessi in deduzione, compresi i premi, se portano utilità a chi li eroga o concede. Un esempio è quello dei premi concessi per fidelizzare la clientela e per mantenere o aumentare il fatturato futuro.

venerdì 16 settembre 2011

parte domani 17 settembre l'Iva al 21%

Ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa ha informato che il DL n. 138 del 13/8/2011 è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Quindi da domani 17 settembre entrerà in vigore anche l'innalzamento dell'aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21%. Rimangono invece invariate le aliquote del 4% e del 10%.



Come comportarsi per non sbagliare? Va tenuto a mente quanto segue:

.- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione - vale la data dell'eventuale DDT;
.- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
.- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall'esecuzione delle stesse;

.- le cessioni di beni sia mobili che immobili con effetti costitutivi o traslativi differiti, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, fatto salvo il limite di un anno per i beni mobili.

Documento di trasporto (DDT): in presenza di DDT, la nuova aliquota del 21% si applica se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

Acconti e saldi: agli acconti pagati prima del 17 settembre vengono assoggettati all'aliquota del 20%. Ai saldi pagati dopo il 17 settembre verrà applicata l'aliquota del 21%.

Note di variazione: le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota Iva relativa all'operazione originaria, cioè se la fattura che si va a rettificare è stata emessa prima del 17 settembre allora la nota di variazione riporterà l'Iva al 20%,  altrimenti l'aliquota Iva della nota di variazione sarà del 21%.

martedì 26 aprile 2011

Le prove delle cessioni intracomunitarie

Art. 41 DL 331/93
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/E del 28.11.2007

Un aspetto molto importante nelle cessioni intracomunitarie, ossia cessioni di beni a soggetti passivi dell'Unione Europea, è rappresentato dalla necessità di comprovare che l’operazione possa essere qualificata effettivamente come cessione intracomunitaria.

Il cedente italiano è tenuto a verificare la sussistenza degli elementi sostanziali, ossia l’avvenuta consegna/spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale, oltre ovviamente alla identificazione Iva dell’acquirente comunitario.


Identificazione Iva dell’acquirente.
E’ fondamentale avere conferma della validità del numero identificativo del cessionario, cioè della sua partita Iva e della sigla identificatrice del paese in cui ha sede.

La prova certa della validità del numero identificativo del cessionario, avviene attraverso la verifica nel database VIES.


Documentazione utile a dimostrare la natura intracomunitaria della cessione.
E’ importante conservare un esemplare della “lettera di vettura internazionale (C.M.R.)” firmato dal trasportatore e dal destinatario, quando il trasporto avviene per strada , oppure una copia dell’AIR WAYBILL per il trasporto aereo o BILL OF LADING per quello via nave. E' quindi necessario farsi restituire una copia dell’esemplare firmato dal destinatario o dal vettore.

Problematica è invece la prova dell’avvenuta uscita dal territorio italiano e l’ingresso in quello del paese del destinatario qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal destinatario medesimo.

Particolare cura si dovrà avere in detto caso nel raccogliere la firma nel documento di trasporto e nella conservazione di tutti gli altri documenti comprovabili il rapporto, vale a dire:

  • contratto di compravendita sottoscritto;
  • lettere e telegrammi;
  • prova bancaria inequivocabile dell'avvenuto pagamento del lotto di beni considerato cessione intracomunitaria.

mercoledì 19 gennaio 2011

Il trucco per comprendere l'Iva nei rapporti con l'estero

Spesso si sente dire che l'Iva è una materia complicata, soprattutto quando si parla di rapporti con l'estero. Bene, per capire il funzionamento dell'Iva nei rapporti con l'estero c'è un trucco: bisogna tenere sempre bene a mente le frodi carosello. Quando hai in mente il carosello, l'Iva nei rapporti con l'estero diventa facile.

Ma a questo punto bisogna capire cosa sono le frodi carosello. Anche qui non occorre essere dei geni (del male). Gli schemi per porle in essere possono essere di tipologie differenti, ma il principio che le governa è sempre quello: chi acquista detrae l'Iva e chi vende non la versa. In pratica si fanno i soldi dal nulla (però poi ti beccano).

Da ricordare: il carosello!

martedì 18 gennaio 2011

IL NUOVO OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Art. 27 DL 78/2010provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2010.

Con la "Manovra correttiva" è stata introdotta la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. La precisazione che  l'autorizzazione è richiesta anche per i servizi è stata data dai funzionari dell'Agenzia nella videoconferenza del 14.01.2011, si attendono chiarimenti ufficiali in merito.

A seguito di tale autorizzazione, i soggetti verranno iscritti nell'archivio VIES gestito dalle Dogane.

Pe chi apre una nuova partita Iva l'autorizzazione va richiesta in sede di attribuzione della stessa. Per i soggetti già attivi, potrebbe essere necessario effettuare un'apposita richiesta.

Concentriamoci ora sui soggetti già in attività.

In linea di massima tali soggetti verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastat sia nel 2009 che o nel 2010, e abbiano presentato la dichiarazione Iva 2010 relativa all'anno 2009. In pratica, per essere automaticamente mantenuti negli elenchi VIES queste condizioni devono coesistere, altrimenti dal 28.02.2011 si verrà esclusi dall'archivio informatico e non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie. E' fatta però salva la possibilità di presentare un'apposita istanza, in carta libera, ad un'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella quale si indica l'intenzione di effettuare tali operazioni. L'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo, dalla data in cui si è espressa la volontà di porre in essere tali operazioni, per emettere un provvedimento di diniego. In mancanza di diniego, dal trentunesimo giorno si verrà automaticamente inseriti nel VIES. In sostanza, per essere operativi dal 28.2.2011 l'istanza andrà presentata entro il giorno 29.1.2011.


Dubbi.

.- Non è chiaro se tale autorizzazione sia necessaria anche per le operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie (ad esempio quelle effettuate mediante depositi Iva);
.- non sono stati (ancora) considerati gli aspetti sanzionatori e quindi attualmente non si conoscono le conseguenze della mancata iscrizione nel VIES: per quanto riguarda le vendite, le operazioni poste in essere in difetto dell'autorizzazione potrebbero non essere considerate intracomunitarie, con conseguente recupero del'Iva e applicazione della relativa sanzione. Sul fronte degli acquisti, i fornitori potrebbero considerare i non autorizzati alla stregua di soggetti privati, addebitando quindi l'Iva in fattura, che non potrà essere portata in detrazione.

giovedì 6 gennaio 2011

I nuovi Incoterms® dal 2011: aspetti fiscali e potenziali problematiche

Gli International Commercial Terms, abbreviato Incoterms®, sono i termini di resa utilizzati negli scambi di merci (ad esempio EXW, CIF, FOB...) con i quali viene stabilito chi paga i costi di trasporto, di spedizione e di sdoganamento. Con gli stessi viene anche stabilito quando avviene il passaggio dei rischi, ovvero la consegna giuridica della merce, tra chi compera e chi vende. Sono termini di resa del contratto tra le parti, non del contratto di trasporto con il vettore, e sono nati per essere utilizzati negli scambi internazionali ma vengono impiegati anche in quelli nazionali.

Incoterms® è un marchio registrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Sul sito della Camera di Commercio Internazionale è possibile acquistare la guida Incoterms® 2010: http://www.iccwbo.org/ e http://www.cciitalia.org/ per il sito in lingua italiana.

Innanzi tutto va chiarito che gli Incoterms® sono regole facoltative e non si applicano automaticamente: perchè abbiano valore, il venditore e il compratore devono richiamarli espressamente nel contratto che andranno a stipulare.

L'ultima edizione degli Incotrems®, quella 2010, è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2011: sono stati introdotti alcuni nuovi termini di resa, cancellati quattro di preesistenti e dettate nuove regole per alcuni che continuano ad esistere. E' quindi preferibile che venditore e compratore specifichino nel contratto a quale edizione Incoterms® fare riferimento, Incoterms 2000 o Incoterms 2010, in modo da evitare conflitti nell'interpretazione degli stessi. Tra l'altro gli Incoterms® non sono gli unici termini di resa esistenti: per fare un esempio, i termini di resa americani, Revised American Foreign Trade Definitions - RAFTD, contemplano sei varianti della clausola FOB.


Gli aspetti fiscali e le potenziali problematiche.

Cessioni intracomunitarie ed esportazioni avvengono senza applicazione dell'Iva:

.- l'articolo 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 stabilisce che costituiscono cessioni (intracomunitarie) non imponibili "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto......". Quindi il termine di resa non assume alcun rilievo;

.- per quanto riguarda le esportazioni verso paesi extra UE, l'articolo 8 del DPR n. 633 del 26.10.1972 non prevede oneri aggiuntivi nel caso in cui le cessioni vengano eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio della CEE a cura o a nome dei cedenti. Ciò avviene se sono stati stabiliti termini di resa del gruppo C o D e cioè quando il vettore che trasporta i beni fuori dal territorio della CEE ha un rapporto contrattuale con il venditore-esportatore;

.- se invece tra le parti viene pattuita la resa EXW o una del gruppo F, e di conseguenza il trasporto fuori della Comunità viene effettuato a cura del cessionario non residente o per suo conto, il medesimo articolo 8 stabilisce che si è in presenza di cessioni all'esportazione non imponibili solo nel caso in cui tale trasporto al di fuori della CEE avvenga entro 90 giorni dalla consegna. Quindi in questo caso sorgono dei problemi se il compratore con clausola EXW o del gruppo F non provvede a portare la merce fuori dal territorio della CEE, oppure se tale trasporto avviene ma oltre il termine dei 90 giorni dalla consegna.


Altro aspetto critico delle esportazioni si ha nel caso delle cessioni alle quali poi fa seguito una lavorazione in territorio italiano e solo successivamente avviene l'invio della merce lavorata all'estero. Tali cessioni possono avvenire senza applicazione dell'Iva solo nel caso in cui il trasporto dei beni all'estero avviene a cura o a nome del cedente, applicando quindi clausole del gruppo C o del gruppo D. Se viene applicata la clausola EXW o una del gruppo F la cessione deve avvenire con applicazione dell'Iva.

Per le cessioni intracomunitarie invece, l'art 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 è formulato in maniera tale da rendere ininfluenti i termini di resa della merce: costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.


Comunque sia, quanto detto viene spesso ignorato dagli operatori senza che vi siano di norma conseguenze sfavorevoli. Può però accadere che alcuni Uffici si aggrappino ai cavilli e a nulla serve dimostrare le prove dell'esportazione: infatti non si nega che si tratti di esportazione, o cessione intracomunitaria, ma semplicemente viene negato che si tratti di esportazioni che danno diritto alla non applicazione dell'Iva. Ciò accade in particolare con le cessioni in triangolazione: quando Italiano 1 vende a Italiano 2 spedendo la merce a Svizzero, o anche ad un soggetto comunitario, cliente di Italiano 2: la circostanza che la resa della merce sia in Italia compromette la validità delle triangolazioni in esportazione, e conseguentemente la facoltà del primo cedente nazionale di addebitare senza Iva al proprio cessionario nazionale. Quindi anche in questi casi è meglio non utilizzare le rese EXW o del gruppo F.