venerdì 16 settembre 2011

parte domani 17 settembre l'Iva al 21%

Ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa ha informato che il DL n. 138 del 13/8/2011 è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Quindi da domani 17 settembre entrerà in vigore anche l'innalzamento dell'aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21%. Rimangono invece invariate le aliquote del 4% e del 10%.



Come comportarsi per non sbagliare? Va tenuto a mente quanto segue:

.- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione - vale la data dell'eventuale DDT;
.- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
.- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall'esecuzione delle stesse;

.- le cessioni di beni sia mobili che immobili con effetti costitutivi o traslativi differiti, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, fatto salvo il limite di un anno per i beni mobili.

Documento di trasporto (DDT): in presenza di DDT, la nuova aliquota del 21% si applica se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

Acconti e saldi: agli acconti pagati prima del 17 settembre vengono assoggettati all'aliquota del 20%. Ai saldi pagati dopo il 17 settembre verrà applicata l'aliquota del 21%.

Note di variazione: le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota Iva relativa all'operazione originaria, cioè se la fattura che si va a rettificare è stata emessa prima del 17 settembre allora la nota di variazione riporterà l'Iva al 20%,  altrimenti l'aliquota Iva della nota di variazione sarà del 21%.