mercoledì 19 gennaio 2011

Il trucco per comprendere l'Iva nei rapporti con l'estero

Spesso si sente dire che l'Iva è una materia complicata, soprattutto quando si parla di rapporti con l'estero. Bene, per capire il funzionamento dell'Iva nei rapporti con l'estero c'è un trucco: bisogna tenere sempre bene a mente le frodi carosello. Quando hai in mente il carosello, l'Iva nei rapporti con l'estero diventa facile.

Ma a questo punto bisogna capire cosa sono le frodi carosello. Anche qui non occorre essere dei geni (del male). Gli schemi per porle in essere possono essere di tipologie differenti, ma il principio che le governa è sempre quello: chi acquista detrae l'Iva e chi vende non la versa. In pratica si fanno i soldi dal nulla (però poi ti beccano).

Da ricordare: il carosello!

martedì 18 gennaio 2011

IL NUOVO OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Art. 27 DL 78/2010provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2010.

Con la "Manovra correttiva" è stata introdotta la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. La precisazione che  l'autorizzazione è richiesta anche per i servizi è stata data dai funzionari dell'Agenzia nella videoconferenza del 14.01.2011, si attendono chiarimenti ufficiali in merito.

A seguito di tale autorizzazione, i soggetti verranno iscritti nell'archivio VIES gestito dalle Dogane.

Pe chi apre una nuova partita Iva l'autorizzazione va richiesta in sede di attribuzione della stessa. Per i soggetti già attivi, potrebbe essere necessario effettuare un'apposita richiesta.

Concentriamoci ora sui soggetti già in attività.

In linea di massima tali soggetti verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastat sia nel 2009 che o nel 2010, e abbiano presentato la dichiarazione Iva 2010 relativa all'anno 2009. In pratica, per essere automaticamente mantenuti negli elenchi VIES queste condizioni devono coesistere, altrimenti dal 28.02.2011 si verrà esclusi dall'archivio informatico e non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie. E' fatta però salva la possibilità di presentare un'apposita istanza, in carta libera, ad un'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella quale si indica l'intenzione di effettuare tali operazioni. L'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo, dalla data in cui si è espressa la volontà di porre in essere tali operazioni, per emettere un provvedimento di diniego. In mancanza di diniego, dal trentunesimo giorno si verrà automaticamente inseriti nel VIES. In sostanza, per essere operativi dal 28.2.2011 l'istanza andrà presentata entro il giorno 29.1.2011.


Dubbi.

.- Non è chiaro se tale autorizzazione sia necessaria anche per le operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie (ad esempio quelle effettuate mediante depositi Iva);
.- non sono stati (ancora) considerati gli aspetti sanzionatori e quindi attualmente non si conoscono le conseguenze della mancata iscrizione nel VIES: per quanto riguarda le vendite, le operazioni poste in essere in difetto dell'autorizzazione potrebbero non essere considerate intracomunitarie, con conseguente recupero del'Iva e applicazione della relativa sanzione. Sul fronte degli acquisti, i fornitori potrebbero considerare i non autorizzati alla stregua di soggetti privati, addebitando quindi l'Iva in fattura, che non potrà essere portata in detrazione.

giovedì 6 gennaio 2011

I nuovi Incoterms® dal 2011: aspetti fiscali e potenziali problematiche

Gli International Commercial Terms, abbreviato Incoterms®, sono i termini di resa utilizzati negli scambi di merci (ad esempio EXW, CIF, FOB...) con i quali viene stabilito chi paga i costi di trasporto, di spedizione e di sdoganamento. Con gli stessi viene anche stabilito quando avviene il passaggio dei rischi, ovvero la consegna giuridica della merce, tra chi compera e chi vende. Sono termini di resa del contratto tra le parti, non del contratto di trasporto con il vettore, e sono nati per essere utilizzati negli scambi internazionali ma vengono impiegati anche in quelli nazionali.

Incoterms® è un marchio registrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Sul sito della Camera di Commercio Internazionale è possibile acquistare la guida Incoterms® 2010: http://www.iccwbo.org/ e http://www.cciitalia.org/ per il sito in lingua italiana.

Innanzi tutto va chiarito che gli Incoterms® sono regole facoltative e non si applicano automaticamente: perchè abbiano valore, il venditore e il compratore devono richiamarli espressamente nel contratto che andranno a stipulare.

L'ultima edizione degli Incotrems®, quella 2010, è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2011: sono stati introdotti alcuni nuovi termini di resa, cancellati quattro di preesistenti e dettate nuove regole per alcuni che continuano ad esistere. E' quindi preferibile che venditore e compratore specifichino nel contratto a quale edizione Incoterms® fare riferimento, Incoterms 2000 o Incoterms 2010, in modo da evitare conflitti nell'interpretazione degli stessi. Tra l'altro gli Incoterms® non sono gli unici termini di resa esistenti: per fare un esempio, i termini di resa americani, Revised American Foreign Trade Definitions - RAFTD, contemplano sei varianti della clausola FOB.


Gli aspetti fiscali e le potenziali problematiche.

Cessioni intracomunitarie ed esportazioni avvengono senza applicazione dell'Iva:

.- l'articolo 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 stabilisce che costituiscono cessioni (intracomunitarie) non imponibili "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto......". Quindi il termine di resa non assume alcun rilievo;

.- per quanto riguarda le esportazioni verso paesi extra UE, l'articolo 8 del DPR n. 633 del 26.10.1972 non prevede oneri aggiuntivi nel caso in cui le cessioni vengano eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio della CEE a cura o a nome dei cedenti. Ciò avviene se sono stati stabiliti termini di resa del gruppo C o D e cioè quando il vettore che trasporta i beni fuori dal territorio della CEE ha un rapporto contrattuale con il venditore-esportatore;

.- se invece tra le parti viene pattuita la resa EXW o una del gruppo F, e di conseguenza il trasporto fuori della Comunità viene effettuato a cura del cessionario non residente o per suo conto, il medesimo articolo 8 stabilisce che si è in presenza di cessioni all'esportazione non imponibili solo nel caso in cui tale trasporto al di fuori della CEE avvenga entro 90 giorni dalla consegna. Quindi in questo caso sorgono dei problemi se il compratore con clausola EXW o del gruppo F non provvede a portare la merce fuori dal territorio della CEE, oppure se tale trasporto avviene ma oltre il termine dei 90 giorni dalla consegna.


Altro aspetto critico delle esportazioni si ha nel caso delle cessioni alle quali poi fa seguito una lavorazione in territorio italiano e solo successivamente avviene l'invio della merce lavorata all'estero. Tali cessioni possono avvenire senza applicazione dell'Iva solo nel caso in cui il trasporto dei beni all'estero avviene a cura o a nome del cedente, applicando quindi clausole del gruppo C o del gruppo D. Se viene applicata la clausola EXW o una del gruppo F la cessione deve avvenire con applicazione dell'Iva.

Per le cessioni intracomunitarie invece, l'art 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 è formulato in maniera tale da rendere ininfluenti i termini di resa della merce: costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.


Comunque sia, quanto detto viene spesso ignorato dagli operatori senza che vi siano di norma conseguenze sfavorevoli. Può però accadere che alcuni Uffici si aggrappino ai cavilli e a nulla serve dimostrare le prove dell'esportazione: infatti non si nega che si tratti di esportazione, o cessione intracomunitaria, ma semplicemente viene negato che si tratti di esportazioni che danno diritto alla non applicazione dell'Iva. Ciò accade in particolare con le cessioni in triangolazione: quando Italiano 1 vende a Italiano 2 spedendo la merce a Svizzero, o anche ad un soggetto comunitario, cliente di Italiano 2: la circostanza che la resa della merce sia in Italia compromette la validità delle triangolazioni in esportazione, e conseguentemente la facoltà del primo cedente nazionale di addebitare senza Iva al proprio cessionario nazionale. Quindi anche in questi casi è meglio non utilizzare le rese EXW o del gruppo F.