martedì 18 gennaio 2011

IL NUOVO OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Art. 27 DL 78/2010provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2010.

Con la "Manovra correttiva" è stata introdotta la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. La precisazione che  l'autorizzazione è richiesta anche per i servizi è stata data dai funzionari dell'Agenzia nella videoconferenza del 14.01.2011, si attendono chiarimenti ufficiali in merito.

A seguito di tale autorizzazione, i soggetti verranno iscritti nell'archivio VIES gestito dalle Dogane.

Pe chi apre una nuova partita Iva l'autorizzazione va richiesta in sede di attribuzione della stessa. Per i soggetti già attivi, potrebbe essere necessario effettuare un'apposita richiesta.

Concentriamoci ora sui soggetti già in attività.

In linea di massima tali soggetti verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastat sia nel 2009 che o nel 2010, e abbiano presentato la dichiarazione Iva 2010 relativa all'anno 2009. In pratica, per essere automaticamente mantenuti negli elenchi VIES queste condizioni devono coesistere, altrimenti dal 28.02.2011 si verrà esclusi dall'archivio informatico e non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie. E' fatta però salva la possibilità di presentare un'apposita istanza, in carta libera, ad un'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella quale si indica l'intenzione di effettuare tali operazioni. L'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo, dalla data in cui si è espressa la volontà di porre in essere tali operazioni, per emettere un provvedimento di diniego. In mancanza di diniego, dal trentunesimo giorno si verrà automaticamente inseriti nel VIES. In sostanza, per essere operativi dal 28.2.2011 l'istanza andrà presentata entro il giorno 29.1.2011.


Dubbi.

.- Non è chiaro se tale autorizzazione sia necessaria anche per le operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie (ad esempio quelle effettuate mediante depositi Iva);
.- non sono stati (ancora) considerati gli aspetti sanzionatori e quindi attualmente non si conoscono le conseguenze della mancata iscrizione nel VIES: per quanto riguarda le vendite, le operazioni poste in essere in difetto dell'autorizzazione potrebbero non essere considerate intracomunitarie, con conseguente recupero del'Iva e applicazione della relativa sanzione. Sul fronte degli acquisti, i fornitori potrebbero considerare i non autorizzati alla stregua di soggetti privati, addebitando quindi l'Iva in fattura, che non potrà essere portata in detrazione.