martedì 26 aprile 2011

Le prove delle cessioni intracomunitarie

Art. 41 DL 331/93
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/E del 28.11.2007

Un aspetto molto importante nelle cessioni intracomunitarie, ossia cessioni di beni a soggetti passivi dell'Unione Europea, è rappresentato dalla necessità di comprovare che l’operazione possa essere qualificata effettivamente come cessione intracomunitaria.

Il cedente italiano è tenuto a verificare la sussistenza degli elementi sostanziali, ossia l’avvenuta consegna/spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale, oltre ovviamente alla identificazione Iva dell’acquirente comunitario.


Identificazione Iva dell’acquirente.
E’ fondamentale avere conferma della validità del numero identificativo del cessionario, cioè della sua partita Iva e della sigla identificatrice del paese in cui ha sede.

La prova certa della validità del numero identificativo del cessionario, avviene attraverso la verifica nel database VIES.


Documentazione utile a dimostrare la natura intracomunitaria della cessione.
E’ importante conservare un esemplare della “lettera di vettura internazionale (C.M.R.)” firmato dal trasportatore e dal destinatario, quando il trasporto avviene per strada , oppure una copia dell’AIR WAYBILL per il trasporto aereo o BILL OF LADING per quello via nave. E' quindi necessario farsi restituire una copia dell’esemplare firmato dal destinatario o dal vettore.

Problematica è invece la prova dell’avvenuta uscita dal territorio italiano e l’ingresso in quello del paese del destinatario qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal destinatario medesimo.

Particolare cura si dovrà avere in detto caso nel raccogliere la firma nel documento di trasporto e nella conservazione di tutti gli altri documenti comprovabili il rapporto, vale a dire:

  • contratto di compravendita sottoscritto;
  • lettere e telegrammi;
  • prova bancaria inequivocabile dell'avvenuto pagamento del lotto di beni considerato cessione intracomunitaria.