Nel caso in cui l’acquirente ottenga il potere di disporre del bene come un proprietario nello Stato membro di cessione e si faccia carico del suo trasporto nello Stato membro di destinazione, come avviene nel caso delle cessioni cui sia apposta la condizione del ritiro dei beni presso il deposito del fornitore, si deve tener conto, per quanto possibile, delle intenzioni dell’acquirente al momento dell’acquisto, sempreché siano suffragate da elementi oggettivi.
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domenica 7 aprile 2013
Cessioni intracomunitarie con clausola EXW: la prova oggettiva
Corte CE, C-430/09 del 16.12.2010 - punto 34
lunedì 19 marzo 2012
Dal 17 marzo 2012 rivoluzione nei servizi generici intraUE ed extraUE.
Dal
17 marzo 2012 vanno applicate le novità Iva introdotte dalla legge
comunitaria 2010 n. 2147/2011.
Per
quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche scambiate
con soggetti passivi UE o extra-UE, sono ora considerate effettuate nel
momento in cui vengono ultimate. Quindi non si potrà più attendere
il momento di pagamento del corrispettivo per determinare il momento
impositivo. Il momento del pagamento assumerà rilevanza solamente se
il prezzo verrà pagato, in tutto o in parte, prima della conclusione
della prestazione.
Le
vecchie regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla
fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni (cioè
verso operatori italiani), per i servizi generici verso privati e per
quelli non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972).
Inoltre:
.-
le prestazioni di servizi generiche, sempre effettuate con soggetti
passivi non stabiliti in Italia, che hanno carattere
periodico o continuativo, sono
considerate effettuate alla data di maturazione dei
corrispettivi, anziché nel
mese successivo a quelle in cui sono rese;
.-
le prestazioni continuative con
durata ultrannuale,
sono considerate effettuate al termine di ciascun anno solare (si fa
riferimento al corrispettivo pattuito in proporzione alla durata del
contratto).
E'
stato anche modificato l'art. 17 comma 2
del DPR 633/1972: per i servizi generici resi da soggetto passivo
stabilito in altro stato UE
d'ora in poi si dovrà numerare, integrare e registrare, la fattura
ricevuta dal prestatore, entro il mese di ricevimento oppure
successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento
al relativo mese. Quindi per i servizi ricevuti da un
prestatore comunitario, non è più applicabile la procedura
dell'autofattura.
martedì 26 aprile 2011
Le prove delle cessioni intracomunitarie
Art. 41 DL 331/93
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/E del 28.11.2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/E del 28.11.2007
Un aspetto molto importante nelle cessioni intracomunitarie, ossia cessioni di beni a soggetti passivi dell'Unione Europea, è rappresentato dalla necessità di comprovare che l’operazione possa essere qualificata effettivamente come cessione intracomunitaria.
Il cedente italiano è tenuto a verificare la sussistenza degli elementi sostanziali, ossia l’avvenuta consegna/spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale, oltre ovviamente alla identificazione Iva dell’acquirente comunitario.
Identificazione Iva dell’acquirente.
E’ fondamentale avere conferma della validità del numero identificativo del cessionario, cioè della sua partita Iva e della sigla identificatrice del paese in cui ha sede.
La prova certa della validità del numero identificativo del cessionario, avviene attraverso la verifica nel database VIES.
Documentazione utile a dimostrare la natura intracomunitaria della cessione.
E’ importante conservare un esemplare della “lettera di vettura internazionale (C.M.R.)” firmato dal trasportatore e dal destinatario, quando il trasporto avviene per strada , oppure una copia dell’AIR WAYBILL per il trasporto aereo o BILL OF LADING per quello via nave. E' quindi necessario farsi restituire una copia dell’esemplare firmato dal destinatario o dal vettore.
Problematica è invece la prova dell’avvenuta uscita dal territorio italiano e l’ingresso in quello del paese del destinatario qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal destinatario medesimo.
Particolare cura si dovrà avere in detto caso nel raccogliere la firma nel documento di trasporto e nella conservazione di tutti gli altri documenti comprovabili il rapporto, vale a dire:
- contratto di compravendita sottoscritto;
- lettere e telegrammi;
- prova bancaria inequivocabile dell'avvenuto pagamento del lotto di beni considerato cessione intracomunitaria.
mercoledì 2 febbraio 2011
VIES, finalmente la verifica online dei requisiti
Con un comunicato stampa di ieri 1 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il servizio che consente di consultare le partite Iva che alla data del 30 gennaio 2011 già possedevano i requisiti per essere automaticamente inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie. Il servizio è disponibile a questo link.
Inserendo il numero di partita Iva, il codice di sicurezza (per leggerlo è consigliato l'uso di un paio di occhialini 3D) e cliccando su invia, il sistema risponde restituendo l'esito della verifica, che può essere:
PARTITA IVA CON I REQUISITI PER ESSERE INCLUSA NELL'ARCHIVIO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
oppure
PARTITA IVA SENZA I REQUISITI PER ESSERE INCLUSA NELL'ARCHIVIO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Nel primo caso, quando cioè si è già in possesso dei requisiti, non occorre fare nulla e a fine febbraio si rientrerà automaticamente nel VIES.
Nel secondo caso, se non è già stato fatto, è necessario presentare l'apposita istanza (la trovate qui in formato compilabile), attendere i trenta giorni durante i quali l'Agenzia potrà esprimere il diniego e alla fine consultare l'archivio VIES per verificarne l'avvenuto inserimento. Terminato questo iter, si potranno finalmente effettuare operazioni intracomunitarie.
Tale istanza va presentata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per i controlli e può essere inviata anche tramite raccomandata A.R. con allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
Si ricorda infine che l'iscrizione nel VIES è necessaria solo nel caso in cui si intendano effettuare operazioni intracomunitarie e tale volontà va manifestata almeno trenta giorni prima di porle in essere.
Si ricorda infine che l'iscrizione nel VIES è necessaria solo nel caso in cui si intendano effettuare operazioni intracomunitarie e tale volontà va manifestata almeno trenta giorni prima di porle in essere.
mercoledì 19 gennaio 2011
Il trucco per comprendere l'Iva nei rapporti con l'estero
Spesso si sente dire che l'Iva è una materia complicata, soprattutto quando si parla di rapporti con l'estero. Bene, per capire il funzionamento dell'Iva nei rapporti con l'estero c'è un trucco: bisogna tenere sempre bene a mente le frodi carosello. Quando hai in mente il carosello, l'Iva nei rapporti con l'estero diventa facile.
Ma a questo punto bisogna capire cosa sono le frodi carosello. Anche qui non occorre essere dei geni (del male). Gli schemi per porle in essere possono essere di tipologie differenti, ma il principio che le governa è sempre quello: chi acquista detrae l'Iva e chi vende non la versa. In pratica si fanno i soldi dal nulla (però poi ti beccano).
Da ricordare: il carosello!
Ma a questo punto bisogna capire cosa sono le frodi carosello. Anche qui non occorre essere dei geni (del male). Gli schemi per porle in essere possono essere di tipologie differenti, ma il principio che le governa è sempre quello: chi acquista detrae l'Iva e chi vende non la versa. In pratica si fanno i soldi dal nulla (però poi ti beccano).
Da ricordare: il carosello!
martedì 18 gennaio 2011
IL NUOVO OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Art. 27 DL 78/2010 e provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2010.
A seguito di tale autorizzazione, i soggetti verranno iscritti nell'archivio VIES gestito dalle Dogane.
Pe chi apre una nuova partita Iva l'autorizzazione va richiesta in sede di attribuzione della stessa. Per i soggetti già attivi, potrebbe essere necessario effettuare un'apposita richiesta.
Concentriamoci ora sui soggetti già in attività.
In linea di massima tali soggetti verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastatsia nel 2009 che o nel 2010, e abbiano presentato la dichiarazione Iva 2010 relativa all'anno 2009. In pratica, per essere automaticamente mantenuti negli elenchi VIES queste condizioni devono coesistere, altrimenti dal 28.02.2011 si verrà esclusi dall'archivio informatico e non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie. E' fatta però salva la possibilità di presentare un'apposita istanza, in carta libera, ad un'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella quale si indica l'intenzione di effettuare tali operazioni. L'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo, dalla data in cui si è espressa la volontà di porre in essere tali operazioni, per emettere un provvedimento di diniego. In mancanza di diniego, dal trentunesimo giorno si verrà automaticamente inseriti nel VIES. In sostanza, per essere operativi dal 28.2.2011 l'istanza andrà presentata entro il giorno 29.1.2011.
Dubbi.
.- Non è chiaro se tale autorizzazione sia necessaria anche per le operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie (ad esempio quelle effettuate mediante depositi Iva);
.- non sono stati (ancora) considerati gli aspetti sanzionatori e quindi attualmente non si conoscono le conseguenze della mancata iscrizione nel VIES: per quanto riguarda le vendite, le operazioni poste in essere in difetto dell'autorizzazione potrebbero non essere considerate intracomunitarie, con conseguente recupero del'Iva e applicazione della relativa sanzione. Sul fronte degli acquisti, i fornitori potrebbero considerare i non autorizzati alla stregua di soggetti privati, addebitando quindi l'Iva in fattura, che non potrà essere portata in detrazione.
Con la "Manovra correttiva" è stata introdotta la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. La precisazione che l'autorizzazione è richiesta anche per i servizi è stata data dai funzionari dell'Agenzia nella videoconferenza del 14.01.2011, si attendono chiarimenti ufficiali in merito.
A seguito di tale autorizzazione, i soggetti verranno iscritti nell'archivio VIES gestito dalle Dogane.
Pe chi apre una nuova partita Iva l'autorizzazione va richiesta in sede di attribuzione della stessa. Per i soggetti già attivi, potrebbe essere necessario effettuare un'apposita richiesta.
Concentriamoci ora sui soggetti già in attività.
In linea di massima tali soggetti verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastat
Dubbi.
.- Non è chiaro se tale autorizzazione sia necessaria anche per le operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie (ad esempio quelle effettuate mediante depositi Iva);
.- non sono stati (ancora) considerati gli aspetti sanzionatori e quindi attualmente non si conoscono le conseguenze della mancata iscrizione nel VIES: per quanto riguarda le vendite, le operazioni poste in essere in difetto dell'autorizzazione potrebbero non essere considerate intracomunitarie, con conseguente recupero del'Iva e applicazione della relativa sanzione. Sul fronte degli acquisti, i fornitori potrebbero considerare i non autorizzati alla stregua di soggetti privati, addebitando quindi l'Iva in fattura, che non potrà essere portata in detrazione.
giovedì 6 gennaio 2011
I nuovi Incoterms® dal 2011: aspetti fiscali e potenziali problematiche
Gli International Commercial Terms, abbreviato Incoterms®, sono i termini di resa utilizzati negli scambi di merci (ad esempio EXW, CIF, FOB...) con i quali viene stabilito chi paga i costi di trasporto, di spedizione e di sdoganamento. Con gli stessi viene anche stabilito quando avviene il passaggio dei rischi, ovvero la consegna giuridica della merce, tra chi compera e chi vende. Sono termini di resa del contratto tra le parti, non del contratto di trasporto con il vettore, e sono nati per essere utilizzati negli scambi internazionali ma vengono impiegati anche in quelli nazionali.
Incoterms® è un marchio registrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Sul sito della Camera di Commercio Internazionale è possibile acquistare la guida Incoterms® 2010: http://www.iccwbo.org/ e http://www.cciitalia.org/ per il sito in lingua italiana.
Innanzi tutto va chiarito che gli Incoterms® sono regole facoltative e non si applicano automaticamente: perchè abbiano valore, il venditore e il compratore devono richiamarli espressamente nel contratto che andranno a stipulare.
L'ultima edizione degli Incotrems®, quella 2010, è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2011: sono stati introdotti alcuni nuovi termini di resa, cancellati quattro di preesistenti e dettate nuove regole per alcuni che continuano ad esistere. E' quindi preferibile che venditore e compratore specifichino nel contratto a quale edizione Incoterms® fare riferimento, Incoterms 2000 o Incoterms 2010, in modo da evitare conflitti nell'interpretazione degli stessi. Tra l'altro gli Incoterms® non sono gli unici termini di resa esistenti: per fare un esempio, i termini di resa americani, Revised American Foreign Trade Definitions - RAFTD, contemplano sei varianti della clausola FOB.
Gli aspetti fiscali e le potenziali problematiche.
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni avvengono senza applicazione dell'Iva:
.- l'articolo 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 stabilisce che costituiscono cessioni (intracomunitarie) non imponibili "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto......". Quindi il termine di resa non assume alcun rilievo;
.- per quanto riguarda le esportazioni verso paesi extra UE, l'articolo 8 del DPR n. 633 del 26.10.1972 non prevede oneri aggiuntivi nel caso in cui le cessioni vengano eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio della CEE a cura o a nome dei cedenti. Ciò avviene se sono stati stabiliti termini di resa del gruppo C o D e cioè quando il vettore che trasporta i beni fuori dal territorio della CEE ha un rapporto contrattuale con il venditore-esportatore;
.- se invece tra le parti viene pattuita la resa EXW o una del gruppo F, e di conseguenza il trasporto fuori della Comunità viene effettuato a cura del cessionario non residente o per suo conto, il medesimo articolo 8 stabilisce che si è in presenza di cessioni all'esportazione non imponibili solo nel caso in cui tale trasporto al di fuori della CEE avvenga entro 90 giorni dalla consegna. Quindi in questo caso sorgono dei problemi se il compratore con clausola EXW o del gruppo F non provvede a portare la merce fuori dal territorio della CEE, oppure se tale trasporto avviene ma oltre il termine dei 90 giorni dalla consegna.
Altro aspetto critico delle esportazioni si ha nel caso delle cessioni alle quali poi fa seguito una lavorazione in territorio italiano e solo successivamente avviene l'invio della merce lavorata all'estero. Tali cessioni possono avvenire senza applicazione dell'Iva solo nel caso in cui il trasporto dei beni all'estero avviene a cura o a nome del cedente, applicando quindi clausole del gruppo C o del gruppo D. Se viene applicata la clausola EXW o una del gruppo F la cessione deve avvenire con applicazione dell'Iva.
Per le cessioni intracomunitarie invece, l'art 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 è formulato in maniera tale da rendere ininfluenti i termini di resa della merce: costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
Comunque sia, quanto detto viene spesso ignorato dagli operatori senza che vi siano di norma conseguenze sfavorevoli. Può però accadere che alcuni Uffici si aggrappino ai cavilli e a nulla serve dimostrare le prove dell'esportazione: infatti non si nega che si tratti di esportazione, o cessione intracomunitaria, ma semplicemente viene negato che si tratti di esportazioni che danno diritto alla non applicazione dell'Iva. Ciò accade in particolare con le cessioni in triangolazione: quando Italiano 1 vende a Italiano 2 spedendo la merce a Svizzero, o anche ad un soggetto comunitario, cliente di Italiano 2: la circostanza che la resa della merce sia in Italia compromette la validità delle triangolazioni in esportazione, e conseguentemente la facoltà del primo cedente nazionale di addebitare senza Iva al proprio cessionario nazionale. Quindi anche in questi casi è meglio non utilizzare le rese EXW o del gruppo F.
Incoterms® è un marchio registrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Sul sito della Camera di Commercio Internazionale è possibile acquistare la guida Incoterms® 2010: http://www.iccwbo.org/ e http://www.cciitalia.org/ per il sito in lingua italiana.
Innanzi tutto va chiarito che gli Incoterms® sono regole facoltative e non si applicano automaticamente: perchè abbiano valore, il venditore e il compratore devono richiamarli espressamente nel contratto che andranno a stipulare.
L'ultima edizione degli Incotrems®, quella 2010, è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2011: sono stati introdotti alcuni nuovi termini di resa, cancellati quattro di preesistenti e dettate nuove regole per alcuni che continuano ad esistere. E' quindi preferibile che venditore e compratore specifichino nel contratto a quale edizione Incoterms® fare riferimento, Incoterms 2000 o Incoterms 2010, in modo da evitare conflitti nell'interpretazione degli stessi. Tra l'altro gli Incoterms® non sono gli unici termini di resa esistenti: per fare un esempio, i termini di resa americani, Revised American Foreign Trade Definitions - RAFTD, contemplano sei varianti della clausola FOB.
Gli aspetti fiscali e le potenziali problematiche.
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni avvengono senza applicazione dell'Iva:
.- l'articolo 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 stabilisce che costituiscono cessioni (intracomunitarie) non imponibili "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto......". Quindi il termine di resa non assume alcun rilievo;
.- per quanto riguarda le esportazioni verso paesi extra UE, l'articolo 8 del DPR n. 633 del 26.10.1972 non prevede oneri aggiuntivi nel caso in cui le cessioni vengano eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio della CEE a cura o a nome dei cedenti. Ciò avviene se sono stati stabiliti termini di resa del gruppo C o D e cioè quando il vettore che trasporta i beni fuori dal territorio della CEE ha un rapporto contrattuale con il venditore-esportatore;
.- se invece tra le parti viene pattuita la resa EXW o una del gruppo F, e di conseguenza il trasporto fuori della Comunità viene effettuato a cura del cessionario non residente o per suo conto, il medesimo articolo 8 stabilisce che si è in presenza di cessioni all'esportazione non imponibili solo nel caso in cui tale trasporto al di fuori della CEE avvenga entro 90 giorni dalla consegna. Quindi in questo caso sorgono dei problemi se il compratore con clausola EXW o del gruppo F non provvede a portare la merce fuori dal territorio della CEE, oppure se tale trasporto avviene ma oltre il termine dei 90 giorni dalla consegna.
Altro aspetto critico delle esportazioni si ha nel caso delle cessioni alle quali poi fa seguito una lavorazione in territorio italiano e solo successivamente avviene l'invio della merce lavorata all'estero. Tali cessioni possono avvenire senza applicazione dell'Iva solo nel caso in cui il trasporto dei beni all'estero avviene a cura o a nome del cedente, applicando quindi clausole del gruppo C o del gruppo D. Se viene applicata la clausola EXW o una del gruppo F la cessione deve avvenire con applicazione dell'Iva.
Per le cessioni intracomunitarie invece, l'art 41 del DL n. 331 del 30.08.1993 è formulato in maniera tale da rendere ininfluenti i termini di resa della merce: costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
Comunque sia, quanto detto viene spesso ignorato dagli operatori senza che vi siano di norma conseguenze sfavorevoli. Può però accadere che alcuni Uffici si aggrappino ai cavilli e a nulla serve dimostrare le prove dell'esportazione: infatti non si nega che si tratti di esportazione, o cessione intracomunitaria, ma semplicemente viene negato che si tratti di esportazioni che danno diritto alla non applicazione dell'Iva. Ciò accade in particolare con le cessioni in triangolazione: quando Italiano 1 vende a Italiano 2 spedendo la merce a Svizzero, o anche ad un soggetto comunitario, cliente di Italiano 2: la circostanza che la resa della merce sia in Italia compromette la validità delle triangolazioni in esportazione, e conseguentemente la facoltà del primo cedente nazionale di addebitare senza Iva al proprio cessionario nazionale. Quindi anche in questi casi è meglio non utilizzare le rese EXW o del gruppo F.
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