lunedì 19 marzo 2012

Dal 17 marzo 2012 rivoluzione nei servizi generici intraUE ed extraUE.


Dal 17 marzo 2012 vanno applicate le novità Iva introdotte dalla legge comunitaria 2010 n. 2147/2011.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi UE o extra-UE, sono ora considerate effettuate nel momento in cui vengono ultimate. Quindi non si potrà più attendere il momento di pagamento del corrispettivo per determinare il momento impositivo. Il momento del pagamento assumerà rilevanza solamente se il prezzo verrà pagato, in tutto o in parte, prima della conclusione della prestazione.

Le vecchie regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni (cioè verso operatori italiani), per i servizi generici verso privati e per quelli non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972).


Inoltre:

.- le prestazioni di servizi generiche, sempre effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, che hanno carattere periodico o continuativo, sono considerate effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, anziché nel mese successivo a quelle in cui sono rese;
.- le prestazioni continuative con durata ultrannuale, sono considerate effettuate al termine di ciascun anno solare (si fa riferimento al corrispettivo pattuito in proporzione alla durata del contratto).


E' stato anche modificato l'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972: per i servizi generici resi da soggetto passivo stabilito in altro stato UE d'ora in poi si dovrà numerare, integrare e registrare, la fattura ricevuta dal prestatore, entro il mese di ricevimento oppure successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Quindi per i servizi ricevuti da un prestatore comunitario, non è più applicabile la procedura dell'autofattura.