mercoledì 27 aprile 2011

Obbligo della posta elettronica certificata per le società di persone e di capitali già costituite al 29.11.2008

Entro il prossimo 29.11.2011 le società di persone, comprese le società semplici, e di capitali, già costituite al 29.11.2008, devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo, sempre entro tale termine, al Registro Imprese. Tale nuovo recapito sarà quindi visibile nella visura camerale, in calce all'indirizzo della sede legale.

L’articolo 16 del DL n. 185/2008 ha introdotto l’obbligo anche per le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), che dovrebbe divenire l'unico mezzo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni.

Alternativamente è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica  (non se ne conoscono esempi) basato su tecnologie che siano in grado di certificare:

  • data e ora di invio e di ricezione della mail;
  • l'integrità del contenuto della stessa;
  • l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.


Caratteristiche salienti della PEC

  • la PEC garantisce il risparmio di tempo e costi rispetto all’utilizzo della posta raccomandata;
  • qualora sia il mittente che il destinatario siano dotati di una casella di posta elettronica certificata, la comunicazione PEC to PEC ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' fondamentale tenere a mente che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore di posta elettronica certificata attesta che il messaggio di posta elettronica è arrivato nella casella del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. In pratica, dal momento della messa a disposizione del messaggio nella casella del destinatario lo stesso viene considerato recapitato. E' quindi necessario verificare la propria casella con frequenza al fine di evitare eventuali conseguenze spiacevoli.


Il CNIPA ha affermato quanto segue: “certificare l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale”.



Come si ottiene un indirizzo di posta elettronica certificata?

La procedura di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è pressoché analoga a quella dei tradizionali indirizzi di posta elettronica.
Il mio consiglio è di attivare la PEC tramite lo stesso soggetto che si occupa dell'eventuale sito internet o dominio già intestato all'azienda, in modo da avere un indirizzo collegato al dominio, ad esempio nomesocietà@pec.dominiosocietà.it. Inoltre la gestione dello stesso sarebbe facilitata, certamente migliore della maggior parte dei servizi che si possono acquistare su internet, che comunque offrono prezzi molto competitivi.

martedì 26 aprile 2011

Le prove delle cessioni intracomunitarie

Art. 41 DL 331/93
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/E del 28.11.2007

Un aspetto molto importante nelle cessioni intracomunitarie, ossia cessioni di beni a soggetti passivi dell'Unione Europea, è rappresentato dalla necessità di comprovare che l’operazione possa essere qualificata effettivamente come cessione intracomunitaria.

Il cedente italiano è tenuto a verificare la sussistenza degli elementi sostanziali, ossia l’avvenuta consegna/spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale, oltre ovviamente alla identificazione Iva dell’acquirente comunitario.


Identificazione Iva dell’acquirente.
E’ fondamentale avere conferma della validità del numero identificativo del cessionario, cioè della sua partita Iva e della sigla identificatrice del paese in cui ha sede.

La prova certa della validità del numero identificativo del cessionario, avviene attraverso la verifica nel database VIES.


Documentazione utile a dimostrare la natura intracomunitaria della cessione.
E’ importante conservare un esemplare della “lettera di vettura internazionale (C.M.R.)” firmato dal trasportatore e dal destinatario, quando il trasporto avviene per strada , oppure una copia dell’AIR WAYBILL per il trasporto aereo o BILL OF LADING per quello via nave. E' quindi necessario farsi restituire una copia dell’esemplare firmato dal destinatario o dal vettore.

Problematica è invece la prova dell’avvenuta uscita dal territorio italiano e l’ingresso in quello del paese del destinatario qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal destinatario medesimo.

Particolare cura si dovrà avere in detto caso nel raccogliere la firma nel documento di trasporto e nella conservazione di tutti gli altri documenti comprovabili il rapporto, vale a dire:

  • contratto di compravendita sottoscritto;
  • lettere e telegrammi;
  • prova bancaria inequivocabile dell'avvenuto pagamento del lotto di beni considerato cessione intracomunitaria.

lunedì 11 aprile 2011

La cedolare secca sugli affitti e il calcolo di convenienza economica

La cedolare secca, detta anche tassa piatta, è un regime di tassazione opzionale, entrato in vigore lo scorso 7 aprile, applicabile ai canoni derivanti da locazioni abitative poste in essere da proprietari persone fisiche che non agiscono nell'ambito di impresa o professione. In pratica sul canone di locazione annuo si andrebbe a pagare un'imposta del 19% o del 21% a seconda che si tratti di locazione a canone concordato o a canone libero. Tale imposta sostituisce l'Irpef, le relative addizionali, l'imposta di registro e quella di bollo. Per contro, il proprietario deve rinunciare all'aggiornamento Istat annuale del canone di locazione. A chi conviene? Sicuramente non conviene ai proprietari che dichiarano un reddito annuo fino a 28.000 Euro. Per i redditi superiori la convenienza va valutata caso per caso effettuando un calcolo che va a comparare la tassazione del regime ordinario con quella della cedolare secca. Quello che nessuno dice, perché non è immediato da percepire, è che la cedolare secca è sempre sicuramente conveniente per l'inquilino e di ciò bisognerebbe tenerne conto nella stipula dei nuovi contratti. Si attende a giorni, circa una settimana, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che chiarirà la disciplina di attuazione di questo nuovo regime.