martedì 8 maggio 2012

il pagamento del superbollo

Buongiorno Dott. Luca,
abbiamo un'auto con 190 kw. La tassa di lusso dovrebbe essere per 5 kw x € 20 = tot. € 100,00
La scadenza del bollo è aprile 2012 e l' addizionale erariale va pagata entro il 31 maggio 2012.
Allego il modello F24 elementi identificartivi che ho compilato.
Le chiedo cortesemente di darmi conferma e poi procedo con il pagamento.
Grazie

Buongiorno ragioniere,

il superbollo va pagato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo ordinario. Qui trova le istruzioni <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Versamento+del+superbollo/SchedaInfo+versamento+superbollo/Come+quando+e+quanto+versare/>

Per il calcolo dell'importo da versare - mi pare che il suo sia giusto - è meglio affidarsi al sito dell'ACI http://www.aci.it/, nell'elenco a sinistra trova la voce "Calcola il bollo" che le permette di calcolare in automatico, inserendo il numero di targa, sia il bollo ordinario che il superbollo.

Verifichi se effettivamente la scadenza del bollo ordinario era il 30 aprile, altrimenti dobbiamo sentirci per il ravvedimento.

Cordiali saluti

lunedì 19 marzo 2012

Dal 17 marzo 2012 rivoluzione nei servizi generici intraUE ed extraUE.


Dal 17 marzo 2012 vanno applicate le novità Iva introdotte dalla legge comunitaria 2010 n. 2147/2011.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi UE o extra-UE, sono ora considerate effettuate nel momento in cui vengono ultimate. Quindi non si potrà più attendere il momento di pagamento del corrispettivo per determinare il momento impositivo. Il momento del pagamento assumerà rilevanza solamente se il prezzo verrà pagato, in tutto o in parte, prima della conclusione della prestazione.

Le vecchie regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni (cioè verso operatori italiani), per i servizi generici verso privati e per quelli non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972).


Inoltre:

.- le prestazioni di servizi generiche, sempre effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, che hanno carattere periodico o continuativo, sono considerate effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, anziché nel mese successivo a quelle in cui sono rese;
.- le prestazioni continuative con durata ultrannuale, sono considerate effettuate al termine di ciascun anno solare (si fa riferimento al corrispettivo pattuito in proporzione alla durata del contratto).


E' stato anche modificato l'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972: per i servizi generici resi da soggetto passivo stabilito in altro stato UE d'ora in poi si dovrà numerare, integrare e registrare, la fattura ricevuta dal prestatore, entro il mese di ricevimento oppure successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Quindi per i servizi ricevuti da un prestatore comunitario, non è più applicabile la procedura dell'autofattura.

venerdì 13 gennaio 2012

Determinazione dell’imponibile contributivo INPS per i soci lavoratori in società a responsabilità limitata: esclusione del concorso di altri redditi d’impresa attribuibili al socio.


L’operatore si trova sempre in difficoltà nel calcolare i contributi dovuti all’INPS dal socio di una società a responsabilità limitata, che presta in essa la sua attività prevalente, perché l’amministrazione statale (incaricati dell’Agenzia delle Entrate e personale dell’Inps) non è concorde nell’interpretazione delle regole che presiedono alla determinazione dell’imponibile contributivo. L’ente di previdenza, con le sue circolari e con le sue istruzioni scritte, spiega in modo lacunoso quali sono i redditi da prendere in considerazione per determinare i contributi da versare, generando l’impressione che lasciando i contribuenti senza chiarimenti, avvantaggi le entrate per l’afflusso di contributi non dovuti.

In base alla normativa, comma 1 dell’art. 3bis del decreto legge 19.09.1992 n. 384, il socio lavoratore in una società a responsabilità limitata non dovrebbe pagare alcunché, almeno secondo l’interpretazione letterale di tale norma, il cui testo viene riportato di seguito:
“A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art.1 legge 02.08.1990 n. 33, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Il socio di una società a responsabilità limitata non denuncia redditi IRPEF per la sua partecipazione. E’ la società che dichiara il proprio reddito d’impresa e lo assoggetta a IRES, che è un’altra imposta, il cui solo punto in comune con l’IRPEF è di rientrare nell’alveo delle imposte dirette.

Pertanto, secondo quanto si apprende dalla norma, non vi sarebbe alcun obbligo contributivo in capo ai soci delle società a responsabilità limitata.

L’INPS, in via interpretativa, ha dato disposizione al fine di assoggettare a contributi la quota di reddito prodotto dalla società a responsabilità limitata, attribuibile al socio che lavora in essa. Ciò a prescindere dalla distribuzione di tale reddito.

L’interpretazione dell’INPS, con riguardo ai contributi dovuti dai soci lavoratori nelle società a responsabilità limitata, è circoscritta a tale reddito prodotto dalla società, senza sommare ad esso altri redditi.

In nessuna delle sue circolari l’INPS ha dato istruzioni o ha chiarito che l’imponibile contributivo, per tale tipo di socio, è costituito dalla somma delle quote di reddito d’impresa ad esso attribuibile per la partecipazione nella società a responsabilità limitata, in cui lavora, e dai redditi delle partecipazioni in altre società a responsabilità limitata, oltre ai redditi di partecipazione in società di persone.

L’INPS nelle sue circolari ha spiegato invece che, qualora il titolo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani provenga dalla qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, concorre a determinare l’imponibile contributivo anche la quota di reddito attribuibile per la partecipazione in una società a responsabilità limitata, dove non presta la sua attività prevalente.

Si riporta di seguito quanto chiarisce l’ultimo periodo del secondo capitolo della circolare INPS n. 102 del 12 giungo 2003, che spiega la diversità, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, tra il socio di una società a responsabilità limitata che ha dato luogo all’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani per l’attività svolta in detta società, e il socio di una società a responsabilità limitata che ha dato origine all’iscrizione alle gestioni in argomento per l’attività svolta in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, ECLUDENDO IMPLICITAMENTE CHE IL SOCIO LAVORATORE DI UNA SRL DEBBA CONSIDERARE, NELLA DETERMINAZIONE DEL SUO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO, ANCHE I REDDITI D’IMPRESA A LUI ATTRIBUIBILI PER LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA’:
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo di iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della legge n.438/1992 citata”.

L’INCISO DELL’INPS, TRATTO DALLA CIRCOLARE SOPRA RICHIAMTA, SEZIONE 2 REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI S.R.L., NON PREVEDE L’OBBLIGO INVERSO, CIOE’ CHE ALL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO DEL SOCIO, CHE HA OTTENUTO L’ISCRZIONE ALLA GESTIONE DEGLI ARTIGIANI O DEI COMMERCIANTI PER LA SUA ATTIVITA’ SVOLTA IN SENO ALLA SRL, DEBBANO CONCORRERE ANCHE I REDDITI DI IMPRESA DERIVANTI DA ALTRE SUE PARTECIPAZIONI CHE NON HANNO DATO LUOGO ALLA ISCRZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE.
IN NESSUN DOCUMENTO PUBBLICATO L’INPS HA MANIFETSATO UNA DIVERSA POSIZIONE.

Data l’importanza dell’argomento si ritiene che sia doverosa una spiegazione: il dubbio genera perdite di tempo e costituisce potenziale motivo di liti. Inoltre, molto spesso il problema si presenta negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, chiamati a determinare anche gli imponibili contributivi in sede di definizione degli accertamenti, e i funzionari hanno dimostrato difficoltà nell’affrontare l’argomento.

mercoledì 23 novembre 2011

una considerazione sulla posta elettronica certificata delle società

I registri imprese stanno mano a mano inserendo gli indirizzi di posta elettronica certificata nelle visure delle società. Dato che tali recapiti saranno conoscibili da chiunque effettuerà un'interrogazione al registro imprese, molto probabilmente le caselle di posta  elettronica certificata saranno destinatarie anche di messaggi di SPAM. ATTENZIONE QUINDI A NON CONFONDERE EVENTUALI NOTIFICHE DI ACCERTAMENTO, RECAPITATE VIA PEC, O ALTRE AMENITA' CON I MESSAGGI DI SPAM.