Dal
17 marzo 2012 vanno applicate le novità Iva introdotte dalla legge
comunitaria 2010 n. 2147/2011.
Per
quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche scambiate
con soggetti passivi UE o extra-UE, sono ora considerate effettuate nel
momento in cui vengono ultimate. Quindi non si potrà più attendere
il momento di pagamento del corrispettivo per determinare il momento
impositivo. Il momento del pagamento assumerà rilevanza solamente se
il prezzo verrà pagato, in tutto o in parte, prima della conclusione
della prestazione.
Le
vecchie regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla
fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni (cioè
verso operatori italiani), per i servizi generici verso privati e per
quelli non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972).
Inoltre:
.-
le prestazioni di servizi generiche, sempre effettuate con soggetti
passivi non stabiliti in Italia, che hanno carattere
periodico o continuativo, sono
considerate effettuate alla data di maturazione dei
corrispettivi, anziché nel
mese successivo a quelle in cui sono rese;
.-
le prestazioni continuative con
durata ultrannuale,
sono considerate effettuate al termine di ciascun anno solare (si fa
riferimento al corrispettivo pattuito in proporzione alla durata del
contratto).
E'
stato anche modificato l'art. 17 comma 2
del DPR 633/1972: per i servizi generici resi da soggetto passivo
stabilito in altro stato UE
d'ora in poi si dovrà numerare, integrare e registrare, la fattura
ricevuta dal prestatore, entro il mese di ricevimento oppure
successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento
al relativo mese. Quindi per i servizi ricevuti da un
prestatore comunitario, non è più applicabile la procedura
dell'autofattura.