L’operatore si trova
sempre in difficoltà nel calcolare i contributi dovuti all’INPS
dal socio di una società a responsabilità limitata, che presta in
essa la sua attività prevalente, perché l’amministrazione statale
(incaricati dell’Agenzia delle Entrate e personale dell’Inps) non
è concorde nell’interpretazione delle regole che presiedono alla
determinazione dell’imponibile contributivo. L’ente di
previdenza, con le sue circolari e con le sue istruzioni scritte,
spiega in modo lacunoso quali sono i redditi da prendere in
considerazione per determinare i contributi da versare, generando
l’impressione che lasciando i contribuenti senza chiarimenti,
avvantaggi le entrate per l’afflusso di contributi non dovuti.
In base alla normativa,
comma 1 dell’art. 3bis del decreto legge 19.09.1992 n. 384, il
socio lavoratore in una società a responsabilità limitata non
dovrebbe pagare alcunché, almeno secondo l’interpretazione
letterale di tale norma, il cui testo viene riportato di seguito:
“A decorrere dall’anno
1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui
all’art.1 legge 02.08.1990 n. 33, è rapportato alla totalità dei
redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i
contributi stessi si riferiscono”.
Il socio di una società
a responsabilità limitata non denuncia redditi IRPEF per la sua
partecipazione. E’ la società che dichiara il proprio reddito
d’impresa e lo assoggetta a IRES, che è un’altra imposta, il cui
solo punto in comune con l’IRPEF è di rientrare nell’alveo delle
imposte dirette.
Pertanto, secondo quanto
si apprende dalla norma, non vi sarebbe alcun obbligo contributivo in
capo ai soci delle società a responsabilità limitata.
L’INPS, in via
interpretativa, ha dato disposizione al fine di assoggettare a
contributi la quota di reddito prodotto dalla società a
responsabilità limitata, attribuibile al socio che lavora in essa.
Ciò a prescindere dalla distribuzione di tale reddito.
L’interpretazione
dell’INPS, con riguardo ai contributi dovuti dai soci lavoratori
nelle società a responsabilità limitata, è circoscritta a tale
reddito prodotto dalla società, senza sommare ad esso altri redditi.
In nessuna delle sue
circolari l’INPS ha dato istruzioni o ha chiarito che l’imponibile
contributivo, per tale tipo di socio, è costituito dalla somma delle
quote di reddito d’impresa ad esso attribuibile per la
partecipazione nella società a responsabilità limitata, in cui
lavora, e dai redditi delle partecipazioni in altre società a
responsabilità limitata, oltre ai redditi di partecipazione in
società di persone.
L’INPS nelle sue
circolari ha spiegato invece che, qualora il titolo di iscrizione
alla gestione commercianti o artigiani provenga dalla qualità di
imprenditore individuale o di socio di una società di persone,
concorre a determinare l’imponibile contributivo anche la quota di
reddito attribuibile per la partecipazione in una società a
responsabilità limitata, dove non presta la sua attività
prevalente.
Si riporta di seguito
quanto chiarisce l’ultimo periodo del secondo capitolo della
circolare INPS n. 102 del 12 giungo 2003, che spiega la diversità,
ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, tra il
socio di una società a responsabilità limitata che ha dato luogo
all’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani per
l’attività svolta in detta società, e il socio di una società a
responsabilità limitata che ha dato origine all’iscrizione alle
gestioni in argomento per l’attività svolta in qualità di
imprenditore individuale o di socio di una società di persone,
ECLUDENDO IMPLICITAMENTE CHE IL SOCIO LAVORATORE DI UNA SRL
DEBBA CONSIDERARE, NELLA DETERMINAZIONE DEL SUO IMPONIBILE
CONTRIBUTIVO, ANCHE I REDDITI D’IMPRESA A LUI ATTRIBUIBILI PER LA
PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA’:
“A tal proposito
preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito
d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai
fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto
all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per
l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia
allorché il titolo di iscrizione derivi dall’attività esercitata
in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di
persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della
legge n.438/1992 citata”.
L’INCISO DELL’INPS,
TRATTO DALLA CIRCOLARE SOPRA RICHIAMTA, SEZIONE 2 REDDITO
IMPONIBILE PER I SOCI DI S.R.L., NON PREVEDE L’OBBLIGO INVERSO,
CIOE’ CHE ALL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO DEL SOCIO, CHE HA OTTENUTO
L’ISCRZIONE ALLA GESTIONE DEGLI ARTIGIANI O DEI COMMERCIANTI PER LA
SUA ATTIVITA’ SVOLTA IN SENO ALLA SRL, DEBBANO CONCORRERE ANCHE I
REDDITI DI IMPRESA DERIVANTI DA ALTRE SUE PARTECIPAZIONI CHE NON
HANNO DATO LUOGO ALLA ISCRZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE.
IN NESSUN DOCUMENTO
PUBBLICATO L’INPS HA MANIFETSATO UNA DIVERSA POSIZIONE.
Data l’importanza
dell’argomento si ritiene che sia doverosa una spiegazione: il
dubbio genera perdite di tempo e costituisce potenziale motivo di
liti. Inoltre, molto spesso il problema si presenta negli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate, chiamati a determinare anche gli
imponibili contributivi in sede di definizione degli accertamenti, e
i funzionari hanno dimostrato difficoltà nell’affrontare
l’argomento.