lunedì 19 marzo 2012

Dal 17 marzo 2012 rivoluzione nei servizi generici intraUE ed extraUE.


Dal 17 marzo 2012 vanno applicate le novità Iva introdotte dalla legge comunitaria 2010 n. 2147/2011.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi UE o extra-UE, sono ora considerate effettuate nel momento in cui vengono ultimate. Quindi non si potrà più attendere il momento di pagamento del corrispettivo per determinare il momento impositivo. Il momento del pagamento assumerà rilevanza solamente se il prezzo verrà pagato, in tutto o in parte, prima della conclusione della prestazione.

Le vecchie regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni (cioè verso operatori italiani), per i servizi generici verso privati e per quelli non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972).


Inoltre:

.- le prestazioni di servizi generiche, sempre effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, che hanno carattere periodico o continuativo, sono considerate effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, anziché nel mese successivo a quelle in cui sono rese;
.- le prestazioni continuative con durata ultrannuale, sono considerate effettuate al termine di ciascun anno solare (si fa riferimento al corrispettivo pattuito in proporzione alla durata del contratto).


E' stato anche modificato l'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972: per i servizi generici resi da soggetto passivo stabilito in altro stato UE d'ora in poi si dovrà numerare, integrare e registrare, la fattura ricevuta dal prestatore, entro il mese di ricevimento oppure successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Quindi per i servizi ricevuti da un prestatore comunitario, non è più applicabile la procedura dell'autofattura.

venerdì 13 gennaio 2012

Determinazione dell’imponibile contributivo INPS per i soci lavoratori in società a responsabilità limitata: esclusione del concorso di altri redditi d’impresa attribuibili al socio.


L’operatore si trova sempre in difficoltà nel calcolare i contributi dovuti all’INPS dal socio di una società a responsabilità limitata, che presta in essa la sua attività prevalente, perché l’amministrazione statale (incaricati dell’Agenzia delle Entrate e personale dell’Inps) non è concorde nell’interpretazione delle regole che presiedono alla determinazione dell’imponibile contributivo. L’ente di previdenza, con le sue circolari e con le sue istruzioni scritte, spiega in modo lacunoso quali sono i redditi da prendere in considerazione per determinare i contributi da versare, generando l’impressione che lasciando i contribuenti senza chiarimenti, avvantaggi le entrate per l’afflusso di contributi non dovuti.

In base alla normativa, comma 1 dell’art. 3bis del decreto legge 19.09.1992 n. 384, il socio lavoratore in una società a responsabilità limitata non dovrebbe pagare alcunché, almeno secondo l’interpretazione letterale di tale norma, il cui testo viene riportato di seguito:
“A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art.1 legge 02.08.1990 n. 33, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Il socio di una società a responsabilità limitata non denuncia redditi IRPEF per la sua partecipazione. E’ la società che dichiara il proprio reddito d’impresa e lo assoggetta a IRES, che è un’altra imposta, il cui solo punto in comune con l’IRPEF è di rientrare nell’alveo delle imposte dirette.

Pertanto, secondo quanto si apprende dalla norma, non vi sarebbe alcun obbligo contributivo in capo ai soci delle società a responsabilità limitata.

L’INPS, in via interpretativa, ha dato disposizione al fine di assoggettare a contributi la quota di reddito prodotto dalla società a responsabilità limitata, attribuibile al socio che lavora in essa. Ciò a prescindere dalla distribuzione di tale reddito.

L’interpretazione dell’INPS, con riguardo ai contributi dovuti dai soci lavoratori nelle società a responsabilità limitata, è circoscritta a tale reddito prodotto dalla società, senza sommare ad esso altri redditi.

In nessuna delle sue circolari l’INPS ha dato istruzioni o ha chiarito che l’imponibile contributivo, per tale tipo di socio, è costituito dalla somma delle quote di reddito d’impresa ad esso attribuibile per la partecipazione nella società a responsabilità limitata, in cui lavora, e dai redditi delle partecipazioni in altre società a responsabilità limitata, oltre ai redditi di partecipazione in società di persone.

L’INPS nelle sue circolari ha spiegato invece che, qualora il titolo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani provenga dalla qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, concorre a determinare l’imponibile contributivo anche la quota di reddito attribuibile per la partecipazione in una società a responsabilità limitata, dove non presta la sua attività prevalente.

Si riporta di seguito quanto chiarisce l’ultimo periodo del secondo capitolo della circolare INPS n. 102 del 12 giungo 2003, che spiega la diversità, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, tra il socio di una società a responsabilità limitata che ha dato luogo all’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani per l’attività svolta in detta società, e il socio di una società a responsabilità limitata che ha dato origine all’iscrizione alle gestioni in argomento per l’attività svolta in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, ECLUDENDO IMPLICITAMENTE CHE IL SOCIO LAVORATORE DI UNA SRL DEBBA CONSIDERARE, NELLA DETERMINAZIONE DEL SUO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO, ANCHE I REDDITI D’IMPRESA A LUI ATTRIBUIBILI PER LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA’:
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo di iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della legge n.438/1992 citata”.

L’INCISO DELL’INPS, TRATTO DALLA CIRCOLARE SOPRA RICHIAMTA, SEZIONE 2 REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI S.R.L., NON PREVEDE L’OBBLIGO INVERSO, CIOE’ CHE ALL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO DEL SOCIO, CHE HA OTTENUTO L’ISCRZIONE ALLA GESTIONE DEGLI ARTIGIANI O DEI COMMERCIANTI PER LA SUA ATTIVITA’ SVOLTA IN SENO ALLA SRL, DEBBANO CONCORRERE ANCHE I REDDITI DI IMPRESA DERIVANTI DA ALTRE SUE PARTECIPAZIONI CHE NON HANNO DATO LUOGO ALLA ISCRZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE.
IN NESSUN DOCUMENTO PUBBLICATO L’INPS HA MANIFETSATO UNA DIVERSA POSIZIONE.

Data l’importanza dell’argomento si ritiene che sia doverosa una spiegazione: il dubbio genera perdite di tempo e costituisce potenziale motivo di liti. Inoltre, molto spesso il problema si presenta negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, chiamati a determinare anche gli imponibili contributivi in sede di definizione degli accertamenti, e i funzionari hanno dimostrato difficoltà nell’affrontare l’argomento.

mercoledì 23 novembre 2011

una considerazione sulla posta elettronica certificata delle società

I registri imprese stanno mano a mano inserendo gli indirizzi di posta elettronica certificata nelle visure delle società. Dato che tali recapiti saranno conoscibili da chiunque effettuerà un'interrogazione al registro imprese, molto probabilmente le caselle di posta  elettronica certificata saranno destinatarie anche di messaggi di SPAM. ATTENZIONE QUINDI A NON CONFONDERE EVENTUALI NOTIFICHE DI ACCERTAMENTO, RECAPITATE VIA PEC, O ALTRE AMENITA' CON I MESSAGGI DI SPAM.

venerdì 28 ottobre 2011

Applicazione dell’Iva sui premi di fine anno concessi ai clienti.


Dato che ci avviciniamo alla fine dell'anno, parliamo dei premi a decurtazione dei crediti verso i clienti e dell’applicazione o meno dell’Iva nella nota di variazione, o di accredito.
Va capita la differenza tra sconto e premio.
Mentre lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni, il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine periodo al cliente, al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.
Per quanto detto sopra la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con la sentenza 5006 del 5 marzo 2007 esclude che sui premi vada considerata l’Iva. Ha condannato un’azienda, che aveva emesso le note di credito con Iva per i premi, a restituire l’Iva e a pagare le sanzioni. 
E’ sbagliato emettere le note di credito con Iva in presenza di premi, cioè in presenza di benefici concessi ai clienti per incentivare gli acquisti futuri.
Nella nota di accredito, senza l’indicazione dell’Iva, va riportata la seguente dicitura:
“Escluso da Iva ai sensi  dell’art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 26/10/72 n. 633”. 
Nella nota di accredito inoltre va applicata la marca da bollo di € 1,81 2,00 quando il premio supera Euro 77,47, e scritta la seguente dicitura: “Bollo su originale Euro 1,81 2,00”.
Passando alle imposte dirette, cioè al risultato d’esercizio, è doveroso che vi sia uno scambio di corrispondenza con il cliente che spieghi bene le motivazioni del premio. Si tratta di una componente negativa che non deve lasciare aree di incertezza nell’interpretazione dei motivi che hanno spinto a concedere il premio. Infatti tutti gli oneri sono ammessi in deduzione, compresi i premi, se portano utilità a chi li eroga o concede. Un esempio è quello dei premi concessi per fidelizzare la clientela e per mantenere o aumentare il fatturato futuro.